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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13629/2021 del 19/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa per contributi alle spese di manutenzione e conservazione della strada interpoderale. Il ricorrente chiese ingiunzione per euro 4.026,02 sulla base di delibera assembleare (bilancio consuntivo 1.4.2010-31.3.2011 e piano di riparto del 19.6.2011). La Ferrara oppose eccependo nullità/inefficacia della delega conferita al Chierchia, difetto di legittimazione, che i documenti afferivano a un consorzio distinto dalla comunione e la prescrizione del credito. Il Giudice di Pace accolse il ricorrente; il Tribunale di Viterbo in appello revocò l'ingiunzione e condannò il ricorrente alle spese; il Chierchia impugnò in Cassazione sostenendo, tra l'altro, insufficiente e apparente motivazione del Tribunale e la validità della delega e delle delibere assembleari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale ritenendo la motivazione del Tribunale "apparente" e insufficiente nel valutare la natura e l'efficacia delle delibere e della delega; ha rilevato che esiste una delibera (5.7.2009) che nomina Giovanni Chierchia amministratore con rappresentanza legale attiva e passiva. Ha cassato la sentenza n. 901/2015 del Tribunale di Viterbo e ha rinviato la causa allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato per nuovo esame (anche sulla regolamentazione delle spese). Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di La Ferrara. Ha inoltre richiamato che la correzione di errori materiali va chiesta al giudice che ha emesso la decisione e ha dato atto delle conseguenze in tema di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1106, 2° co., cod. civ.

    Consente la delega ad uno dei comunisti delle potestà di ordinaria amministrazione; la deliberazione è valida se assunta dalla maggioranza dei comunisti calcolata secondo il valore delle rispettive quote, senza ulteriori formalità.

  • art. 1105, 2° co., cod. civ.

    Stabilisce l'obbligo dei comproprietari di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune; le deliberazioni adottate dalla maggioranza per quote sono vincolanti.

  • artt. 1100, 1101, 1104, 1107, 1109 cod. civ.

    Rami della disciplina della comunione e della gestione della cosa comune, rilevanti per valutare natura delle deliberazioni assembleari e l'ambito di spese imputabili alla comunione.

  • artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione ai criteri di motivazione e di esposizione delle ragioni nel processo; utilizzati nel censurare la motivazione del giudice di merito.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (tra cui omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione di norme di diritto processuale); la Corte ha richiamato specifici numeri per inquadrare i motivi impugnatori.

  • artt. 287 e seguenti cod. proc. civ.

    Disciplina della correzione degli errori materiali della sentenza: la competenza è del giudice che ha emesso la decisione, non della Corte di Cassazione quando la decisione è già stata impugnata.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norme sul contributo unificato; la Corte ha statuìto su eventuali ulteriori somme dovute in relazione all'impugnazione e sulle condizioni per l'applicazione dell'obbligo di versamento addizionale.

Massime di principio

  • La delibera che conferisce la delega ad un partecipante alla comunione (art. 1106 co.2 e art.1105 co.2 c.c.) è valida se adottata dalla maggioranza per quote: non sono richieste formalità integrative quali autenticazione delle sottoscrizioni.
  • Le deliberazioni assembleari che approvano preventivi/consuntivi e riparti per la gestione della strada comune vincolano i singoli comproprietari (anche se materialmente gestite tramite un 'consorzio' creato per la gestione), quando dalla sostanza emerge che l'organo svolge funzione di gestione della comunione.
  • Il giudice d'appello deve motivare in modo completo e non solo con affermazioni aprioristiche; una motivazione 'apparente' o lacunosa può determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
  • Il ricorso incidentale per cassazione è inammissibile se proposto da chi è risultato pienamente vittorioso nell'appello; l'incidentale presuppone la soccombenza.
  • Per la correzione di errori materiali contenuti in una sentenza occorre rivolgersi al giudice che ha emesso la decisione (e non direttamente alla Corte di Cassazione quando l'atto è già stato impugnato), salvo che l'impugnazione non abbia assorbito la correzione.
  • La qualificazione formale degli atti (es. intestazione 'consorzio') non è definitiva: il giudice valuta la sostanza delle determinazioni e degli incarichi per stabilire se le spese siano inerenti alla comunione e obbligatorie per i comproprietari.
  • Le richieste di pagamento e le attività di sollecito possono interrompere la prescrizione della pretesa, se adeguatamente documentate; la questione deve essere esaminata nel merito dal giudice chiamato a riesaminare la causa.
  • In caso di rinvio a nuovo esame, il giudice di merito può riesaminare le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate in appello, alla luce delle indicazioni della Corte di Cassazione.

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