Cassazione Civile, Sentenza n. 13565/2021 del 19/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IVA e IRPEF relativo all'anno 1999. La ricorrente deduceva plurime censure (vizi di notifica/termine di impugnazione, carenza di legittimazione passiva per essere socia accomandante, illegittimità per mancata integrazione del contraddittorio, decadenza dell'Amministrazione, etc.). I motivi principali ritenuti rilevanti dalla Corte di cassazione sono quelli attinenti alla responsabilità del socio accomandante (art. 2313 c.c. e connessi) rispetto alle obbligazioni tributarie della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (termine di impugnazione ritenuto rispettato: appello spedito tempestivamente il 23/05/2011 grazie alla proroga per il sabato ai sensi dell'art. 155 c.p.c.), ma ha accolto i motivi II e VI con cui si denunciava la violazione delle norme del codice civile sulla responsabilità dei soci in accomandita semplice. La Corte ha ritenuto che il solo status di socia accomandante non legittima l'Amministrazione a notificare e a far valere direttamente l'obbligazione tributaria IVA nei confronti dell'accomandante, salvo le specifiche eccezioni previste dal codice (es. inserimento del nome nella ragione sociale, immistione nell'amministrazione, azione in sede di liquidazione). Poiché tali circostanze non erano emerse, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della Manzi, annullando l'avviso di accertamento. Ha poi condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.000,00 oltre spese forfettarie.
Norme richiamate
art. 2313 cod. civ.
Stabilisce che nella s.a.s. il socio accomandante risponde verso i terzi solo nei limiti della quota conferita; la Corte ha interpretato la norma come assorbente dei rapporti verso i terzi, impedendo al creditore (incluso l'Erario) di agire direttamente contro l'accomandante in assenza delle eccezioni previste dal codice
art. 2314 cod. civ.
Deroga prevista dal codice: responsabilità illimitata dell'accomandante che consenta l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale; citata come esempio di eccezione alla regola generale
art. 2320 cod. civ.
Deroga per responsabilità derivante dalla violazione del divieto di immistione dell'accomandante nella gestione; citata come causa di responsabilità diretta verso i terzi
art. 2324 cod. civ.
Consente ai creditori di far valere i propri crediti nei confronti dei soci accomandanti in sede di liquidazione; indicata come ulteriore eccezione alla limitazione della responsabilità
art. 2291 cod. civ.
Regola la responsabilità illimitata dei soci nella società in nome collettivo; la Corte lo usa per distinguere la posizione dei soci nelle diverse società di persone (snc vs s.a.s.)
art. 5 TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone: i redditi sono imputati ai soci secondo le quote. La Corte lo utilizza per distinguere la responsabilità in materia di imposte sul reddito (dove l'accomandante può risultare contribuente) dalla materia IVA
art. 155 cod. proc. civ.
Norma sul computo dei termini quando l'ultimo giorno cade di giorno festivo o in giorno non lavorativo; applicata per ritenere tempestiva la spedizione dell'appello caduta il lunedì successivo al sabato
art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale tributaria richiamata nel primo motivo in tema di verifica delle date di notificazione degli atti e termini di impugnazione; la Corte ha però rigettato la censura collegata
art. 40 e 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norme tributarie richiamate nei motivi relativi alla decadenza e al fondamento dell'accertamento; la Corte non ha ritenuto necessario decidere nel merito su questi punti dopo aver accertato la carenza di legittimazione
art. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norme in materia di sanzioni tributarie richiamate in uno dei motivi: la Corte non è entrata nel merito essendo stata risolutiva la questione di legittimazione
Massime di principio
- Il socio accomandante (socio "limitato") di una s.a.s. non è, di regola, legittimato passivamente per le obbligazioni tributarie IVA della società: la responsabilità è limitata alla quota conferita e la notifica dell'avviso al solo accomandante, senza ulteriori elementi, non è sufficiente a fondare la pretesa tributaria nei suoi confronti
- Esistono specifiche eccezioni che rendono l'accomandante direttamente responsabile (es. consenso all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale, immistione nell'amministrazione, responsabilità in sede di liquidazione): l'Amministrazione deve allegare e provare tali circostanze per ritenere l'accomandante destinatario legittimo dell'accertamento
- Per le imposte sul reddito la situazione è diversa: per effetto dell'art. 5 TUIR il reddito della società è imputato ai soci e l'accomandante può risultare contribuente per le imposte sul reddito, con conseguente possibile responsabilità diretta
- In ogni contenzioso tributario è essenziale valutare la legittimazione passiva del destinatario dell'atto: la carenza di legittimazione può rendere l'atto invalido "ab origine" e portare all'accoglimento del ricorso senza ulteriori accertamenti
- Sul piano processuale, va sempre verificato il rispetto dei termini formali (es. computo dei giorni quando l'ultimo termine cade di sabato o festivo) perché errori procedurali possono precludere o consentire l'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13597/2021 del 19/05/2021
- Sentenza civile · 19 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13598/2021 del 19/05/2021
- Sentenza civile · 19 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13599/2021 del 19/05/2021
- Sentenza civile · 19 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13629/2021 del 19/05/2021
- Sentenza civile · 19 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13676/2021 del 19/05/2021
- Sentenza civile · 19 mag 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 13677/2021 del 19/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →