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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13598/2021 del 19/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello. Lamentava un errore di fatto: la Corte di legittimità avrebbe erroneamente ritenuto che Ferri avesse censurato l'acritica adesione della Corte d'appello alla consulenza tecnica d'ufficio, mentre in realtà egli non aveva contestato la CTU e anzi condivideva le sue conclusioni; il vero vizio era la contraddittorietà della sentenza di appello che, pur basandosi su accertamenti peritali favorevoli al ricorrente, aveva rigettato l'azione di danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto prevalenti tre profili di inammissibilità: (1) violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e del principio di autosufficienza del ricorso (mancata indicazione/trascrizione specifica e puntuale degli atti e dei passaggi ritenuti essenziali, tali da permettere il controllo della presunta contraddizione); (2) la questione dedotta era un punto 'controverso' ampiamente discusso tra le parti nel merito, per cui l'errore di fatto non è suscettibile di revocazione; (3) la censura verteva in realtà su una valutazione della motivazione e degli atti di parte, costituendo un errore di giudizio e non un errore di fatto revocabile ai sensi degli artt. 391 bis e 395 c.p.c. È stato inoltre applicato l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002, con imputazione al ricorrente dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    onere di indicare specificamente atti e documenti quando il ricorso si fonda su di essi

    La Corte ha applicato la regola dell'autosufficienza: il ricorrente doveva trascrivere o riassumere esaustivamente i documenti, indicare la fase processuale di produzione e la collocazione nel fascicolo; la mancanza di tali indicazioni ha determinato l'inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma che disciplina l'errore di fatto come causa di revocazione. La Corte ha richiamato la necessità di provare l'errore di fatto con elementi documentali chiari; qui il ricorrente non ha fornito i necessari elementi per dimostrare un errore di fatto rilevante.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto. La Corte ha ritenuto la revocazione inammissibile anche perché la presunta inesattezza costituiva oggetto di contesa nelle fasi di merito, non un fatto incontestabile emergente dagli atti che giustifichi la revocazione.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4 e 5)

    Riferimento alle ipotesi di nullità e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione. La Corte ha ricordato che il motivo originario di cassazione era stato qualificato come vizio di motivazione (art. 360, n. 5) e che il ricorso di revocazione non poteva riformulare genericamente critiche motivazionali senza rispettare i requisiti di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato integrativo; la Corte ha disposto l'applicazione dell'integrazione del contributo unificato a carico del ricorrente per la reiezione integrale del gravame.

Massime di principio

  • In una richiesta di revocazione per errore di fatto il ricorrente deve indicare con precisione e riprodurre gli atti/documenti rilevanti (trascrizione o riassunto esaustivo), specificandone la collocazione nel fascicolo e la fase processuale in cui sono stati prodotti; la mancata autosufficienza rende il ricorso inammissibile.
  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è effettivamente un fatto pacifico e documentabile dagli atti: questioni già dibattute e contrapposte tra le parti nel merito non possono essere rimesse in revocazione come "errori di fatto".
  • La critica alla valutazione della prova o alla motivazione della sentenza configura, di regola, un errore di giudizio non sindacabile in revocazione per errore di fatto; tali censure vanno proposte nei rimedi ordinari previsti (es. ricorso per cassazione, se pertinente) e con i necessari presupposti formali.
  • Quando il ricorso si fonda su perizie o CTU, è indispensabile riprodurre nei ricorsi di legittimità e di revocazione i passaggi peritali rilevanti: brevi citazioni isolate possono non consentire alla Corte di verificare la fondatezza della doglianza.
  • In caso di reiezione integrale del ricorso di revocazione può essere disposto l'aumento del contributo unificato a carico del ricorrente, ai sensi della normativa sul contributo unificato.

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