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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34469/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contini era stato condannato per il reato di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.) per aver denunciato il 01/12/2016 il furto della pistola regolarmente detenuta in cassaforte. In primo grado e in appello si sono basati tra l'altro su dichiarazioni rese dal padre del ricorrente durante un sopralluogo, dichiarazioni non rese in dibattimento ma riportate de relato dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Il ricorso in Cassazione denunciava (i) la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato, (ii) il difetto di motivazione sulla qualificazione della denuncia (smasrimento vs furto) e (iii) la mancata valutazione delle attenuanti generiche per il comportamento collaborativo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando che le dichiarazioni del padre, essenziali per la condanna, erano state riportate de relato dalla polizia giudiziaria in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., e che la produzione in appello del verbale delle sommarie informazioni era stata esclusivamente per chiedere una parziale rinnovazione dell'istruttoria e non per consentirne la piena utilizzazione. Perciò quella prova è dichiarata radicalmente inutilizzabile. La Cassazione ha disposto la cosiddetta "prova di resistenza": la verifica se, senza la prova illegale, la sentenza avrebbe mantenuto lo stesso convincimento, attribuendo tale verifica al giudice del rinvio. I restanti motivi sono stati assorbiti. Sentenza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma contestata relativa alla simulazione di reato: illecito per chi denuncia falsamente di aver subito un reato (nella specie: denuncia di furto della pistola).

  • art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede il divieto per la polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite a sommarie informazioni; la loro riportazione de relato è dunque inutilizzabile a fini probatori.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 195 per affermare l'inutilizzabilità della prova raccolta in violazione delle norme processuali; contribuisce al quadro delle regole di acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni testimoniali e sommarie informazioni.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso per cassazione; disciplina il contenuto e la forma della esposizione dei motivi nel ricorso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese in sommarie informazioni sono utilizzabili direttamente solo se rese in dibattimento; la loro mera produzione in appello non equivale automaticamente a consenso alla loro piena utilizzazione a fini probatori.
  • Se una sentenza di merito si fonda su prove dichiarate inutilizzabili per violazione di norme processuali (es. art. 195, comma 4), la Cassazione annullerà e disporrà il rinvio affinché il giudice del merito valuti la cosiddetta "prova di resistenza": se senza quella prova il convincimento sarebbe rimasto invariato.
  • In situazioni simili la difesa dovrebbe chiedere che l'autore delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni sia escusso in dibattimento (o venga acquisita altra prova diretta) per renderle utilizzabili, pena la nullità/inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato.
  • La qualificazione della natura della denuncia (furto vs smarrimento) e la valutazione delle attenuanti devono essere espressamente motivate nel provvedimento; la mancata considerazione di circostanze favorevoli può essere allegata e, se incisiva, assorbire o integrare i motivi di impugnazione.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di prove de relato è fondamentale documentare con precisione la finalità con cui atti e verbali sono stati prodotti in sede successiva (es. appello), perché il consenso alla utilizzazione non può essere desunto in via indeterminata.

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