Sentenza n. 1061/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento 1. del provvedimento emesso e notificato dal Prefetto di Siracusa in data -OMISSIS-con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal sig. -OMISSIS- avverso l’ammonimento del Questore di Siracusa n. 112/2024ex art. 3 L. L. 119/2013 e ss. modifiche e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali; 2. del provvedimento di ammonimento ex art. 3 L. 119/2013 e s.m.i. n. 112/2024, emesso dal Questore della Provincia di Siracusa in data 28/10/2024 e notificato in data 31/10/2024; 3. del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Siracusa in data 15/1/2024 e notificato in data 15/2/2025, prot.-OMISSIS-, con cui è stato fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS al ricorrente di detenere armi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento del Questore per violenza domestica, diniego prefettizio di detenzione di armi e rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di misure di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito dalla l. n. 119/2013, il successivo divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi dell’art. 39 TULPS, nonché il provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Quanto all’ammonimento, il ricorso è stato esaminato d’ufficio sotto il profilo processuale, poiché non era stato notificato alla persona offesa indicata nel provvedimento, ritenuta controinteressata formale. Quanto al divieto di detenzione di armi, il ricorrente ha contestato la rilevanza delle denunce e degli episodi riconducibili a reati contro la persona e ha invocato l’esito favorevole del procedimento penale, conclusosi con archiviazione, nonché una successiva richiesta di archiviazione. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto. La domanda relativa all’ammonimento è stata dichiarata inammissibile per omessa notifica alla persona offesa, qualificata come controinteressata in senso formale ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha escluso l’errore scusabile, non ravvisando oggettive ragioni di incertezza sull’individuazione del controinteressato e sull’obbligo di notifica. La domanda relativa al divieto di detenzione di armi è stata respinta. Le denunce e gli episodi contro la persona, riconducibili anche a fattispecie del cosiddetto codice rosso, sono stati ritenuti ragionevoli indici della possibilità di abuso delle armi, considerando la natura cautelare e ampiamente discrezionale della misura. L’archiviazione penale e la successiva richiesta di archiviazione sono state ritenute irrilevanti: oltre a essere successive all’adozione del provvedimento, esse attengono a un giudizio diverso da quello amministrativo di affidabilità, che ha natura prognostica e precauzionale, mentre il giudizio penale è repressivo e sanzionatorio e richiede l’accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Anche gli ulteriori episodi di aggressione reciproca e di rissa, con lesioni lievi e in un contesto di forte animosità, sono stati considerati indicativi di una possibile perdita di controllo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119
Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.
La disposizione consente al Questore di adottare l’ammonimento anche in assenza di querela, sulla base di una segnalazione non anonima e delle informazioni acquisite; la vittima della condotta è controinteressata formale nel giudizio di impugnazione della misura.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il ricorso deve essere notificato ai controinteressati individuati o facilmente individuabili; l’omessa notifica alla persona offesa indicata nell’ammonimento determina l’inammissibilità della domanda relativa a tale misura.
art. 37 c.p.a.
L’errore scusabile non è riconoscibile in assenza di oggettive ragioni di incertezza sull’individuazione della persona offesa quale controinteressata e sull’obbligo di notifica.
art. 39 TULPS
Il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente può fondarsi su un giudizio prognostico e cautelare di inaffidabilità, basato su ragionevoli indici della possibilità di abuso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può prospettare alle parti una questione rilevata d’ufficio, quale la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato.
Massime di principio
- La persona offesa espressamente individuata nel provvedimento di ammonimento per violenza domestica è controinteressata in senso formale, poiché è titolare di un interesse qualificato al mantenimento della misura adottata anche a sua tutela; il ricorso deve quindi esserle notificato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., a prescindere dal fatto che abbia presentato o meno una specifica istanza al Questore.
- L’omessa notifica del ricorso alla persona offesa individuata nell’ammonimento comporta l’inammissibilità della domanda relativa alla misura, salvo che ricorrano oggettive ragioni di incertezza idonee a giustificare l’errore scusabile.
- Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e ampiamente discrezionale e può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico di affidabilità, fondato su ragionevoli indici della possibilità di abuso, senza che sia necessario un accertamento definitivo della responsabilità penale.
- La valutazione amministrativa sull’affidabilità nella detenzione di armi deve essere compiuta secondo il principio tempus regit actum, considerando la situazione concreta esistente al momento dell’adozione del provvedimento; gli eventi o gli esiti processuali sopravvenuti non ne determinano, di regola, l’illegittimità originaria.
- Il giudizio amministrativo di affidabilità ai fini della detenzione di armi è autonomo rispetto al giudizio penale: il primo è prognostico e precauzionale, mentre il secondo è repressivo e sanzionatorio e richiede l’accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
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