Sentenza n. 2078/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 26/2025 - RG n. 289/2024, pubblicata in data 23/01/2025, emessa dal Tribunale di Como, Sezione II – Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500,00 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 25 settembre 2025 e l'Amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. Il ricorrente ha inoltre domandato la condanna del Ministero al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e lo ha accolto, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari, senza compenso aggiuntivo. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo manifestamente iniqua la sua applicazione nel caso concreto, anche perché era stato già nominato un commissario ad acta e il ritardo era riconducibile principalmente all'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di disporre, a domanda, il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; tale penalità non è stata applicata perché ritenuta manifestamente iniqua nel caso concreto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni previsto dall'art. 14
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile il ricorso per l'esecuzione di un giudicato di condanna nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 21-septies c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza di condanna, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario può essere dichiarata dal giudice amministrativo quando l'amministrazione non dimostri di avere eseguito la prestazione oggetto della condanna e la spettanza dell'importo risulti dalla documentazione processuale.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine, per determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tra tali circostanze rilevano la nomina del commissario ad acta e la particolare incidenza di un contenzioso seriale sulle cause del ritardo.
- La nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione di obblighi rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico non comporta, per quest'ultimo, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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