Sentenza n. 7229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza T.a.r. Puglia, sede di Bari, sez. III, 13 novembre 2025 n.1302, che ha accolto il ricorso n. 53/2025 R.G. proposto per l’annullamento: a) del provvedimento 18 settembre 2024 prot. n.3623, conosciuto in data imprecisata, con cui il Responsabile del Settore tecnico urbanistico del Comune di Palo del Colle ha rilasciato a Francesco Sblano e Rosa Santamaria permesso di costruire per realizzare un fabbricato a destinazione residenziale a Palo del Colle, via Francesco Centrone 3, sul terreno distinto al relativo catasto al foglio 20 part. 210 e 804-807, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e in particolare: b) l’art. 5.22. delle norme tecniche di attuazione- NTA allegate al vigente Piano regolatore generale- PRG comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Bari, Sez. III, 13 novembre 2025, n. 1302, che aveva accolto in parte il ricorso contro il permesso di costruire rilasciato per un fabbricato residenziale composto da due corpi di fabbrica
Esito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza che aveva ritenuto illegittimo il permesso di costruire del 18 settembre 2024 rilasciato per un fabbricato residenziale in via Francesco Centrone 3. Ha dedotto: (I) l’inammissibilità del ricorso originario per acquiescenza o contraddittorietà, poiché il ricorrente avrebbe parametrato un proprio intervento edilizio alla larghezza stradale prevista dal PUG; (II) l’erroneità dell’uso della larghezza effettiva della strada, circa 5 metri, anziché della maggiore larghezza pianificata, ai fini del rapporto 1/1 tra larghezza stradale e altezza dell’edificio; (III) l’erroneità del computo dell’altezza del fronte e della qualificazione della sopraelevazione, che, secondo il Comune, avrebbe dovuto arrestarsi all’intradosso del solaio e comprendere una porzione non computabile come volume tecnico o torrino; (IV) ultrapetizione, per avere il TAR richiamato l’art. 8 del d.m. 1444/1968 senza una specifica censura. Il proprietario confinante aveva contestato in primo grado la violazione dell’art. 61 delle NTA del PUG, sia per il rapporto tra strada e altezza sia per il superamento dell’altezza massima sul fronte prospiciente la sua proprietà.
La decisione
L’appello è respinto e resta ferma la sentenza del TAR, che aveva accolto in parte il ricorso originario. Il primo motivo è infondato: il comportamento tenuto dal ricorrente in un diverso procedimento edilizio non determina acquiescenza né rende inammissibile l’impugnazione del titolo qui contestato; può eventualmente essere valutato dall’amministrazione nel procedimento pertinente. Il secondo motivo è infondato: il rapporto tra altezza dell’edificio e larghezza della strada va verificato sulla base della situazione urbanistica ed edilizia attuale e concretamente certa al momento del rilascio del titolo, non assumendo automaticamente come parametro un ampliamento stradale soltanto previsto dal piano e non attuato. Nel caso concreto la strada era larga circa 5 metri e l’ampliamento pianificato, previsto da un piano inattuato da 18 anni, non era stato realizzato. Il terzo motivo è infondato: la sopraelevazione portava il fronte a circa 13,15-13,50 metri, oltre il limite di 10,50 metri, e non era dimostrato che l’intero volume fosse strettamente necessario, privo di alternative e non collocabile nell’edificio principale per ospitare impianti tecnologici; risultava invece funzionale a un’ulteriore copertura, mentre l’impianto fotovoltaico poteva essere collocato con modalità meno impattanti. La censura si limitava a proporre una diversa lettura degli elaborati tecnici. Anche il quarto motivo è respinto: il TAR aveva fondato l’annullamento principalmente sulla violazione dell’art. 61 delle NTA; il richiamo all’art. 8 del d.m. 1444/1968 era un argomento sistematico di conferma, non un’autonoma ragione di decisione fondata su una domanda nuova. Spese del grado d’appello integralmente compensate per la natura tecnico-interpretativa delle questioni e la complessità del quadro normativo e fattuale.
Norme richiamate
art. 61 NTA del PUG di Palo del Colle
Deve perciò̀ affermarsi che, nella fattispecie, il T.a.r. ha fatto corretta applicazione del principio per cui l’altezza del fabbricato va commisurata alla larghezza della strada prospiciente nella sua consistenza attuale sotto i profili urbanistico ed edilizio, non potendo assumersi quale parametro automatico una previsione pianificatoria non ancora concretamente attuata.
Il rapporto tra altezza del fabbricato e larghezza della strada deve essere verificato sulla base della configurazione viaria effettiva e attuale, non sulla base di un ampliamento previsto dal piano ma non realizzato.
art. 8 d.m. 1444/1968
L’eventuale richiamo all’art. 8 del d.m. n. 1444 del 1968 si atteggia, in tale contesto, quale argomento di rinforzo sistematico e di conferma del giudizio già̀ raggiunto sulla base delle censure introdotte, e non quale autonoma ratio decidendi fondata su una domanda nuova o diversa rispetto a quella proposta dal ricorrente in primo grado.
Il richiamo a un parametro normativo ulteriore, coerente con la censura proposta e utilizzato come argomento di conferma, non integra ultrapetizione se la decisione resta fondata sulle domande e sui motivi introdotti dalla parte.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda o su eccezioni riservate alle parti, tuttavia, nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il T.a.r. ha fondato l’annullamento del permesso di costruire anzitutto e principalmente sulla violazione dell’art. 61 delle N.T.A., sotto il duplice profilo del rapporto fra larghezza della strada e altezza del fabbricato, nonché́ del superamento dell’altezza massima assentibile del fronte contestato.
Il divieto di ultrapetizione è violato quando il giudice decide oltre la domanda o su eccezioni riservate alle parti; non lo è quando il richiamo a un ulteriore parametro normativo rafforza una decisione già fondata sui motivi effettivamente dedotti.
Massime di principio
- Quando una disciplina urbanistica commisura l’altezza degli edifici alla larghezza della strada prospiciente, il parametro va individuato nella configurazione urbanistica ed edilizia effettiva e attuale al momento della valutazione dell’istanza edilizia. Una previsione di ampliamento stradale non ancora attuata, rimessa a sviluppi futuri ed eventuali, non può costituire automaticamente il parametro di calcolo.
- La qualificazione di un volume come tecnico richiede che esso sia non utilizzabile né adattabile a uso abitativo, privo di autonomia funzionale anche potenziale, strettamente necessario e di consistenza contenuta per ospitare impianti tecnologici serventi l’edificio, non collocabili al suo interno e proporzionati alle esigenze. La stretta necessità, l’assenza di alternative e l’impossibilità di collocare gli impianti nell’edificio devono essere dimostrate.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice richiama un parametro normativo ulteriore come argomento di conferma, purché la decisione resti entro il perimetro delle domande e dei motivi proposti e sia fondata sulle censure effettivamente dedotte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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