Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46212/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello del 17/03/2021 per diversi vizi: per D'Agostino, Filardo, Leotta e Rao la censura riguarda la motivazione insufficiente e stereotipata dell'aumento di pena per recidiva (violazione art. 99 c.p.), senza valutazione personalizzata dei precedenti (natura, numero, tempo) richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; per Fortugno si contesta l'errato criterio di rideterminazione della pena dopo l'esclusione della recidiva, dovendosi tener conto della pena base risultante dalla sentenza d'appello non impugnata del 30/04/2015; per Mazzeo si deduce la mancanza di adeguata prova del dolo relativo all'intestazione fittizia (art. 12-quinquies L. 356/1992) e, alternativamente, la prescrizione del reato (ex artt. 157 e 161 c.p.). Altri profili secondari riguardano l'operatività di condoni/indulti e la loro incidenza sui precedenti (Rao, Leotta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi come segue: a) Annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al profilo dell'aumento per recidiva, nei confronti di D'Agostino Francesco, Filardo Giuseppe, Leotta Domenico e Rao Rocco, per mancata motivazione personalizzata; rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. b) Annullamento senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di Fortugno Domenico: pena rideterminata in anni 12 di reclusione (esclusa la maggiorazione per recidiva precedentemente computata). c) Annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali nei confronti di Giuseppe Mazzeo per estinzione del reato per prescrizione (reato commesso 21-22/04/2010, prescrizione maturata il 1/11/2017); dunque declaratoria di estinzione del reato e inutilità della statuizione penale. Inoltre la Corte dispone che la parte civile non ha diritto alle spese per questo grado e che nei confronti di Mazzeo non sussiste titolo per le spese.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    L'aumento per recidiva non può essere automatico: il giudice deve motivare in modo personalizzato e dimostrare che i precedenti, per natura e tempo, indicano maggiore colpevolezza o pericolosità (applicazione della declaratoria di incostituzionalità e dei principi giurisprudenziali).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 185/2015

    l'aumento della pena non consegue più automaticamente dal mero riscontro formale della precedente condanna

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo previsto dal comma 5 dell'art. 99 c.p. e imposto l'obbligo di valutazione concreta e personalizzata dei precedenti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La partecipazione ad associazione mafiosa è elemento aggravante della condotta, ma da sola non giustifica l'aumento per recidiva senza motivazione specifica sul nesso con i precedenti.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: applicazione che ha portato alla maturazione della prescrizione del reato contestato a Mazzeo per i termini calcolati alla luce dell'esclusione dell'aggravante rilevante.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Obbligo di dichiarare l'estinzione del reato quando la prescrizione è accertabile in modo evidente; in mancanza di elementi che facciano emergere l'assoluta innocenza, prevale la dichiarazione di estinzione su una proscioglimento pieno.

  • art. 12-quinquies legge n. 356/1992

    Riguarda l'elemento soggettivo del reato di interposizione fittizia; la Corte ha ritenuto che il dolo non potesse essere provato esclusivamente su un unico indizio indiretto senza adeguata corroborazione.

  • art. 7 legge n. 203/1991

    L'esclusione dell'aggravante incide sui termini di prescrizione; la Corte ha tenuto conto dell'esclusione per calcolare il termine prescrizionale che ha portato all'estinzione del reato di Mazzeo.

  • art. 151 cod. pen.

    Riferito in relazione a condoni/amnistie che possono far perdere efficacia ai precedenti ai fini della recidiva; se un precedente è stato estinto, non può costituire base per l'aumento.

  • Sez. U. n. 35490/2009 (Tettannanti)

    Principio secondo cui la proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione per prescrizione soltanto quando sia evidente l'assenza assoluta della prova di colpevolezza; altrimenti si deve dichiarare l'estinzione.

Massime di principio

  • L'aumento di pena per recidiva non è più automatico: il giudice deve motivare caso per caso indicando i precedenti, il loro contenuto e il tempo di commissione e spiegando perché essi indicano una maggiore colpevolezza o pericolosità.
  • Parole generiche o formule stereotipate non sono sufficienti: la motivazione deve essere personalizzata e confrontare i precedenti con il reato nuovo.
  • Se la Corte d'appello modifica l'incriminazione o la recidiva, la rideterminazione della pena deve tener conto della pena base risultante da pronunce non impugnate; altrimenti va corretta senza rinvio quando il calcolo è evidente.
  • La prescrizione va verificata concretamente: se emerge chiaramente dalla documentazione il decorso del termine, il reato va dichiarato estinto senza rinvio; la proscioglienza nel merito è possibile solo se la difesa dimostra l'assenza assoluta della prova di colpevolezza.
  • I condoni, indulti o provvedimenti estintivi antecedenti incidono sui precedenti utili ai fini della recidiva: precedenti estinti non possono giustificare aumenti di pena.
  • La qualificazione di reati connessi alla criminalità organizzata può giustificare maggiore rigore, ma ciò non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il collegamento fra il passato giudiziario e l'attuale pericolosità individuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.