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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20772/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 15/03/2023 con due motivi: 1) violazione dell'art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p., sostenendo che, in violazione della norma, in sede di rinvio si era pronunciato lo stesso giudice che aveva adottato la misura poi parzialmente annullata in sede di legittimità; 2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. e nullità del provvedimento perché il giudice avrebbe dovuto pronunciare una sentenza e non un'ordinanza, con conseguenze sul regime di impugnazione e sul diritto di difesa. L'oggetto della controversia era la riproposizione della confisca per equivalente disposta dal GUP a seguito del rinvio dalla Cassazione, con precisazione sulla confisca di metà di una somma su conto cointestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che, sebbene l'incompatibilità per il giudice di rinvio sia in generale limitata ai casi in cui questi abbia precedentemente pronunciato una "sentenza", la statuizione sulla confisca investe il merito poiché implica l'accertamento dei presupposti per l'applicazione della confisca (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) e la quantificazione del profitto assoggettabile a misura ablatoria. Pertanto, il giudice che aveva partecipato alla precedente pronuncia non poteva decidere sul rinvio relativo alla confisca. Il secondo motivo è stato assorbito. L'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato ad un diverso collegio/composizione.

Norme richiamate

  • art. 623 c.p.p., comma 1, lett. d)

    «se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia il giudice dovrà essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata»

    La norma impone che, in caso di annullamento di una sentenza, il giudice chiamato a decidere sul rinvio sia diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. La Corte ha applicato il principio estendendo la ratio al caso in cui la statuizione sul rinvio incida sul merito (qui la confisca), ritenendo incompatibile la partecipazione del medesimo giudice.

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Disciplina la confisca tributaria; la Corte ha ritenuto che l'accertamento dei presupposti per l'applicazione di questa norma attiene al merito e al previo accertamento della responsabilità e quindi è idoneo a determinare l'incompatibilità del giudice che ha già deciso.

  • art. 578-bis c.p.p.

    «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato»

    La norma richiede il previo accertamento della responsabilità quando si decide di mantenere la confisca anche in caso di estinzione del reato; la Corte ne trae conferma che le questioni di confisca comportano accertamenti di responsabilità che investono il merito e giustificano l'esigenza di un giudice diverso nel rinvio.

  • art. 240-bis cod. pen. (richiamato)

    Riferimento normativo collegato alle ipotesi speciali di confisca, citato in relazione all'art. 578-bis; utilizzato per sottolineare che talune confische richiedono accertamenti di merito.

  • art. 322-ter cod. pen. (richiamato)

    Citato come altra disposizione che prevede confisca in casi specifici e che rientra nel campo di applicazione dell'art. 578-bis; rafforza l'idea che talune decisioni sulla confisca implicano accertamento della responsabilità.

  • Artt. 3, 25, 101, 108 e 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamati come principi generali del giusto processo e della terzietà/imparzialità del giudice che informano l'interpretazione delle regole di incompatibilità e della tutela del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La regola di incompatibilità del giudice in caso di rinvio dalla Cassazione (art. 623 c.p.p.) mira a garantire l'imparzialità quando il nuovo esame investe il merito: se la statuizione impugnata riguarda questioni di merito, il giudice che ha già deciso non può essere chiamato a decidere sul rinvio.
  • Distinguere tra "ordinanza" (tipica delle questioni cautelari, con valutazioni rebus sic stantibus) e "sentenza" (che definisce il merito). Tuttavia, quando un'ordinanza contiene decisioni che incida no sul merito (es. confisca), si applicano le garanzie proprie del giudizio di merito e le regole di incompatibilità.
  • Le decisioni sulla confisca (anche quella tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) richiedono accertamenti sulla responsabilità e sulla quantificazione del profitto; perciò sono da considerarsi decisioni di contenuto sostanziale che possono determinare l'incompatibilità del giudice che le aveva già pronunciate.
  • Se sussistono dubbi sull'imparzialità o sull'incompatibilità, la soluzione prudente è affidare il nuovo esame a diverso collegio/composizione: in caso contrario, il provvedimento può essere annullato in sede di legittimità e rinviato.
  • Nel processo pratico, quando si impugna un provvedimento di rinvio che contiene statuizioni ablative o di accertamento della responsabilità, va valutato se la questione ha natura meramente cautelare o investe il merito; in quest'ultima ipotesi si applicano le regole di incompatibilità e il relativo regime di impugnazione può essere diverso.

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