Cassazione Penale, Ordinanza n. 05741/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 628 c.p., nonché agli artt. 192, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. Il ricorso, tuttavia, riproponeva sostanzialmente le stesse censure già svolte in appello e disattese dal giudice di merito: in particolare, contestava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai correi, già giudicati e condannati in separati procedimenti, sostenendo implicitamente che esse non potessero fondare la responsabilità dell'imputato. La Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero a ottenere un nuovo apprezzamento del compendio probatorio, precluso in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura era formulata in modo non consentito in sede di legittimità, perché diretta a sollecitare una diversa valutazione dell'attendibilità dei correi e delle prove già compiuta in appello con motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato insieme alla fattispecie di rapina per contestare il concorso di persone nel reato.
art. 628 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice della rapina oggetto del giudizio.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle dichiarazioni dei correi; la Corte ribadisce che la doglianza non può tradursi in una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove in cassazione.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata, ma la Corte rileva che la motivazione della decisione di merito era congrua e immune da vizi.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione, senza possibilità di riesaminare il merito o sostituire una diversa valutazione delle prove.
- È inammissibile il ricorso che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva in una mera riproposizione delle censure già respinte in appello e miri a ottenere un nuovo apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni o dei correi.
- La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei correi, quando sorretta da motivazione congrua e da elementi di riscontro reciproco, non è censurabile in cassazione se la difesa non indichi concreti elementi idonei a incrinarne la tenuta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →