Sentenza n. 12469/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento protocollo n. 709 del 13.9.2023 con cui il Consolato Generale d''Italia a Mumbai ha rigettato l'istanza di rilascio di un visto per motivi di studio della ricorrente (doc.1); - del preavviso di rigetto n. COKA/110723/0001/01 del 29.8.2023 (doc.2) - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, relativo all'anno accademico 2023/2024, adottato dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio e il relativo preavviso di rigetto, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato che, essendosi concluso l'anno accademico 2023/2024 per il quale la ricorrente intendeva immatricolarsi, l'eventuale annullamento del diniego non avrebbe più prodotto un'utilità concreta. La ricorrente non ha manifestato un interesse risarcitorio ai fini dell'accertamento dell'illegittimità dell'atto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che l'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino al passaggio in decisione della causa. Poiché l'anno accademico cui si riferiva il visto era ormai concluso, l'annullamento del diniego non avrebbe più arrecato alcuna utilità alla ricorrente. Non ricorrevano neppure i presupposti per un accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., in mancanza della manifestazione di un interesse risarcitorio. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
L'accertamento dell'illegittimità dell'atto, in luogo dell'annullamento non più utile, presuppone la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori, che nella controversia non è stato manifestato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta perdita dell'utilità derivante dall'annullamento determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso del possibile profilo di improcedibilità prima di decidere la causa.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio in decisione della causa; il giudice deve verificarne d'ufficio la persistenza.
- Quando, per il verificarsi di fatti sopravvenuti, l'annullamento del provvedimento impugnato non può più procurare alcuna utilità concreta al ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La conclusione dell'anno accademico cui era finalizzato un visto di studio determina il venir meno dell'interesse all'annullamento del diniego, se non risulta manifestato uno specifico interesse risarcitorio.
- L'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. non può essere disposto in assenza di un interesse risarcitorio manifestato dal ricorrente.
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