Sentenza del 21/03/2023 n. 8073 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto in parte l'appello dell'Agenzia delle Entrate riconoscendo l'applicabilità del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 37 e 38 e art. 8 Tariffa) a una cartella che richiedeva imposte per 77.728,13 Euro relative a un lodo arbitrale traslativo dichiarato nullo. La ricorrente sosteneva che il lodo doveva essere qualificato come sentenza di accertamento (soggetta all'aliquota dell'1%) o, comunque, che la nullità derivava da causa non imputabile alle parti (dunque possibile rimborso dell'imposta eccedente la misura fissa ai sensi dell'art. 38), non essendo la nullità riconducibile a motivo illecito a carico delle parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di A.A. ritenendo che i motivi proposti non confutassero in modo specifico le ragioni della decisione impugnata e, in parte, introducevano questioni nuove e un riesame di merito non consentito in sede di legittimità. La Corte ha confermato l'applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 131/1986 nella parte in cui esclude il rimborso dell'imposta eccedente la misura fissa quando la nullità dell'atto dipende da illiceità dei motivi imputabile alle parti (come accertato dalla Corte d'appello). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e A.A. condannata alle spese di giudizio (liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in Euro 5.800,00 oltre oneri) e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1‑quater.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
Disciplina la tassazione degli atti giudiziari e dei lodi; applicabile anche ai lodi arbitrali traslativi, in particolare per determinare l'imposta dovuta sugli effetti traslativi risultanti dall'atto giudiziario.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 38
Prevede il rimborso dell'imposta pagata eccedente la misura fissa quando ricorrono tre condizioni: sentenza definitiva che dichiara nullità/annullamento; invalidità non dipendente da causa imputabile alle parti; atto non suscettibile di ratifica/ convalida. Non è applicabile se la nullità deriva da illiceità dei motivi imputabile alle parti.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8 (Tariffa, Parte I)
Stabilisce le aliquote e la misura fissa applicabili alle diverse tipologie di atti e sentenze; utilizzata per definire l'imposizione fiscale sugli atti derivanti da decisioni giudiziarie o lodi.
Codice civile, artt. 1343, 1344, 1345 c.c.
Richiamati dalla Corte d'appello per dichiarare la nullità degli atti preliminari e dell'accettazione dell'eredità per cause di frode e illiceità del motivo; la nullità per illiceità dei motivi rende imputabile la causa alle parti e impedisce il rimborso dell'imposta ai sensi dell'art. 38 DPR 131/1986.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Parametro di censura invocato in cassazione per vizio di motivazione e falsa applicazione di norme; la Corte ha ritenuto che i motivi in realtà mirassero a un riesame di merito non consentito in questa sede.
Codice di procedura civile, art. 149 c.p.c.
Norma citata in relazione alle modalità di notifica degli atti; richiamata nella ricostruzione fattuale ma non decisiva per la Corte di Cassazione.
Norma abrogata: art. 366‑bis c.p.c. (richiamata)
La Corte ha osservato che la modalità di formulazione dei quesiti richiamava una disciplina abrogata, per cui non poteva essere data rilevanza alla formulazione come previsto dal previgente art. 366‑bis.
Codice di procedura civile, art. 378 c.p.c.
Permitteva il deposito di memoria; menzionato come atto processuale svolto dalla ricorrente ma non rilevante per mutare l'esito dell'inammissibilità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Prevede l'obbligo di versamento di un importo aggiuntivo da parte del ricorrente in caso di ricorso in Cassazione; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Riferimenti a norme processuali e sostanziali (art. 824‑bis e art. 829 c.p.c. citati dalla ricorrente)
Richiami utilizzati dalla difesa per parificare il lodo a una sentenza di accertamento o per discutere effetti della nullità; la Corte ha ritenuto tali argomentazioni inammissibili in cassazione poiché introducevano novità e tentavano un riesame di merito.
Massime di principio
- Quando un lodo arbitrale traslativo viene dichiarato nullo per illiceità del motivo imputabile alle parti (es. frode, accordi elusivi), ai sensi dell'art. 38 DPR n. 131/1986 non spetta il rimborso dell'imposta pagata eccedente la misura fissa.
- Per determinare la tassazione di una sentenza o di un lodo bisogna fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa; non è consentito, ai fini della tassazione, ricorrere ad elementi estranei o a una diversa ricostruzione della 'genesi' dell'atto quando non sia stata valutata e decisa nei gradi di merito.
- In Cassazione non è ammissibile sollevare questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio o proporre un riesame di fatto/merito: il ricorso deve contestare specificamente le ragioni della decisione impugnata e indicare dove tali questioni siano state sollevate in grado di merito.
- Se la nullità è dovuta a cause non imputabili alle parti e ricorrono le condizioni dell'art. 38 (sentenza definitiva, atto non convalidabile), è possibile richiedere il rimborso dell'imposta eccedente la misura fissa; la prova della non imputabilità grava sulla parte che chiede il rimborso.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia, in caso di inammissibilità o rigetto per motivi procedurali o di manifesta infondatezza, la condanna alle spese e l'onere di versare eventuali importi aggiuntivi previsti da norme speciali (es. D.P.R. n.115/2002).
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