Sentenza del 02/02/2015 n. 546 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Equitalia - Iscrizione di ipoteca - Immobile - Mancata notifica di intimazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’ipoteca prevista dall’articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973 può essere iscritta anche senza la preventiva notifica dell’intimazione di cui all’articolo 50, poiché l’iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell’espropriazione forzata, ma una misura alternativa e distinta. Il principio è stato ricondotto alla giurisprudenza della Cassazione, sentenza n. 19667/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché effettuata senza la preventiva notifica dell’intimazione di pagamento prevista dall’articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973, ritenendo tale intimazione necessaria prima di procedere sull’immobile.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, articolo 77
Consente l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore a garanzia del credito tributario. Tale misura può essere adottata senza la preventiva intimazione di pagamento prevista per l’espropriazione.
D.P.R. n. 602/1973, articolo 50
Prevede l’intimazione di pagamento quale presupposto per procedere all’espropriazione forzata dopo la notifica della cartella, ma non si applica necessariamente all’iscrizione ipotecaria, che ha natura distinta e alternativa.
Cassazione, sentenza n. 19667/2014
Ha chiarito che l’iscrizione ipotecaria non è un atto dell’espropriazione forzata e, pertanto, non richiede la preventiva notifica dell’intimazione di cui all’articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973.
Massime di principio
- L’iscrizione di ipoteca fiscale e l’espropriazione forzata sono procedimenti distinti: la prima può essere adottata senza la preventiva intimazione richiesta per la seconda.
- La mancata notifica dell’intimazione di pagamento non rende automaticamente illegittima l’ipoteca, purché siano rispettati gli altri presupposti di legge, inclusa la regolare notifica della cartella o del titolo esecutivo.
- Per contestare validamente un’iscrizione ipotecaria occorre verificare anche altri elementi, come la notifica degli atti presupposti, l’ammontare del debito, la soglia prevista dalla legge e la corretta comunicazione dell’iscrizione.
- Il principio riguarda specificamente l’assenza dell’intimazione ex articolo 50 e non esclude che altri vizi procedurali possano determinare l’illegittimità dell’ipoteca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Piacenza
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 104 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 132 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 2 feb 2015Sentenza del 02/02/2015 n. 152 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →