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Ordinanza

Ordinanza n. 1882/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria dei candidati vincitori della «Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025)», per la Direzione Regionale Campania, pubblicata il 27 novembre 2025 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; -dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 27 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per la Direzione Regionale Campania, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori per la Direzione Regionale Campania; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascuna Direzione Regionale, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; -dell’elenco dei candidati idonei per la Direzione Regionale Campania, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata valutazione dei titoli di riserva dichiarati dall’odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte a disporre l’ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso per la Direzione Regionale Campania, nella posizione legittimamente spettante e/o l’adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso de quo, tra i candidati vincitori riservisti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti per la Direzione Regionale Campania; E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’inclusione di parte ricorrente nell’elenco dei candidati vincitori riservisti del concorso Direzione Regionale Campania e della immissione in servizio a far data dal 18.12.2025 e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Giustizia amministrativa202601971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria dei vincitori e atti connessi della selezione pubblica per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari presso la Direzione Regionale Campania, nella parte in cui il ricorrente non è stato incluso per omessa valutazione del titolo di riserva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni organizzatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria dei vincitori, l’avviso di pubblicazione, gli eventuali verbali di approvazione della graduatoria, gli elenchi dei vincitori e degli idonei, il bando e i verbali relativi ai criteri di valutazione dei titoli. Ha dedotto l’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti dichiarato ai fini della partecipazione al concorso e ha chiesto, in via cautelare, l’inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti o l’adozione di altra misura idonea. Ha inoltre domandato l’accertamento dell’interesse a essere utilmente collocato nella graduatoria e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante inclusione nella graduatoria e immissione in servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per concedere la tutela urgente, anche alla luce del bilanciamento degli interessi contrapposti. Ha ritenuto necessario approfondire la controversia nella fase di merito, previa completa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, che potrebbero essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e sul portale dedicato alla Direzione Regionale interessata, secondo le modalità indicate nell’ordinanza. Ha fissato il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per eseguire la notificazione e il successivo termine perentorio di dieci giorni per depositarne la prova, avvertendo che l’inosservanza avrebbe comportato l’improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il giudice ha respinto l’istanza cautelare per l’insussistenza dei presupposti, ritenendo necessario l’approfondimento nel merito e il bilanciamento degli interessi.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati che potrebbero subire un pregiudizio dall’accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, quando il numero dei destinatari o le difficoltà di reperimento degli indirizzi lo rendano opportuno, la notificazione mediante pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base processuale, unitamente all’art. 41, comma 4, c.p.a., per l’autorizzazione della notificazione del ricorso per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’improcedibilità quale conseguenza dell’omesso adempimento dell’incombente processuale; l’ordinanza vi ricollega l’inosservanza dei termini per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova.

  • art. 30 c.p.a.

    È indicato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, ma non viene esaminato nel merito in questa fase cautelare.

Massime di principio

  • Quando l’accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati rilevanti.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione del ricorso può essere autorizzata per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare gli elementi essenziali del giudizio, gli atti impugnati, i controinteressati, il testo del ricorso e del provvedimento autorizzatorio, nonché le modalità per seguire lo svolgimento del processo.
  • Il mancato adempimento, entro i termini perentori stabiliti dal giudice, della notificazione per pubblici proclami o del deposito della relativa prova comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • In sede cautelare, quando la controversia sulla legittimità di una graduatoria concorsuale richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e l’integrazione del contraddittorio non è stata completata, il giudice può respingere la misura cautelare e riservare l’esame della questione alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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