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Sentenza

Sentenza del 20/06/2018 n. 1680 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro -cessione di ramo d'azienda - valore dell'avviamento - incremento - rilevanza di perizia depositata da controparte - sussiste - mancata sottoscrizione - non rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la correttezza dell’incremento del valore di avviamento del ramo d’azienda ceduto. Il contribuente contestava la maggiore valorizzazione effettuata dall’Ufficio e la rilevanza di una perizia prodotta in giudizio, sostenendo anche che tale elaborato non fosse sottoscritto dal professionista. L’Ufficio aveva invece fondato la propria determinazione su un corretto calcolo della capitalizzazione del reddito, considerando il reddito medio degli ultimi sei anni, nonché sulle risultanze della perizia depositata dalla stessa parte contribuente.

La decisione

La determinazione dell’Ufficio è stata ritenuta legittima. L’incremento del valore di avviamento è stato considerato adeguatamente giustificato sia dal metodo di capitalizzazione del reddito medio degli ultimi sei anni sia dalla perizia prodotta dalla controparte, il cui contenuto confermava implicitamente le conclusioni dell’Amministrazione. La mancata sottoscrizione della perizia da parte del professionista non è stata ritenuta decisiva, poiché l’elaborato era stato prodotto dal contribuente e risultava quindi utilizzabile come elemento di valutazione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta di registro applicabile ai trasferimenti d’azienda e di ramo d’azienda

    La base imponibile deve riflettere il valore effettivo dei beni e dei diritti trasferiti, compreso l’avviamento. L’Amministrazione può rettificare il valore dichiarato quando disponga di elementi idonei a dimostrare una maggiore consistenza economica.

  • Metodo di capitalizzazione del reddito per la stima dell’avviamento

    La capitalizzazione del reddito medio prodotto negli ultimi sei anni costituisce un criterio attendibile per determinare il valore dell’avviamento, purché il calcolo sia corretto e coerente con i dati economici dell’azienda o del ramo ceduto.

  • Principio di valutazione delle prove e degli elaborati prodotti dalla parte

    Una perizia depositata dalla stessa parte può essere valorizzata come elemento probatorio o indiziario anche se non sottoscritta dal professionista, quando il suo contenuto è stato prodotto e fatto proprio processualmente dal contribuente e risulta coerente con la ricostruzione dell’Ufficio.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda, l’avviamento può essere rideterminato dall’Amministrazione finanziaria sulla base di criteri economici oggettivi, tra cui la capitalizzazione del reddito medio storico.
  • La prova del maggior valore non deve necessariamente derivare da un unico elemento: possono concorrere il calcolo reddituale, i dati contabili e le perizie prodotte dalle parti.
  • Una perizia depositata dal contribuente può ritorcersi contro la sua stessa tesi se contiene dati o valutazioni coerenti con il maggior valore sostenuto dall’Ufficio.
  • La mancata sottoscrizione di un elaborato non ne comporta automaticamente l’irrilevanza: occorre valutare se la parte lo abbia prodotto, utilizzato o comunque introdotto nel processo e quale attendibilità abbiano i suoi contenuti.
  • Per contestare efficacemente la rettifica dell’avviamento è opportuno dimostrare specifici errori nel metodo di capitalizzazione, nei dati utilizzati o nel collegamento tra redditività storica e valore effettivo del ramo ceduto.

Testo integrale

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