Cassazione Civile, Ordinanza n. 03546/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, medici iscritti alle scuole di specializzazione in medicina in anni accademici anteriori al 2006/2007, avevano chiesto in primo grado la condanna delle amministrazioni convenute al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno da remunerazione asseritamente inadeguata, parametrato alla differenza tra quanto percepito durante la specializzazione e quanto corrisposto agli specializzandi a decorrere dall’anno accademico 2006/2007. Dopo il rigetto in primo grado e il sostanziale rigetto dell’appello, hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione delle norme interne e delle direttive UE in tema di compenso adeguato e copertura previdenziale; omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla previdenza; violazione delle norme sull’adeguamento della borsa di studio al tasso d’inflazione e della rideterminazione triennale; questioni di legittimità costituzionale dell’art. 46 d.lgs. 368/1999; domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per l’inadeguatezza della remunerazione e la dedotta natura subordinata del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero già state decise in modo conforme alla propria giurisprudenza consolidata e che il ricorso non offrisse elementi idonei a mutare tale orientamento. In particolare, ha ribadito che per gli anni accademici anteriori al 2006/2007 restava applicabile la disciplina del d.lgs. 257/1991; che la direttiva 93/16/CEE non introduceva nuovi obblighi sulla misura della remunerazione; che l’attività dello specializzando non integra lavoro subordinato né autonomo, ma un particolare contratto di formazione-lavoro; che la mancata previsione di copertura previdenziale per il previgente regime non viola né Costituzione né diritto UE; che l’importo delle borse di studio non era soggetto né ad incremento per variazione del costo della vita né all’adeguamento triennale di cui all’art. 6 d.lgs. 257/1991, essendo stato il relativo meccanismo reiteratamente bloccato dal legislatore. Nulla è stato disposto per le spese per mancata costituzione delle intimate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 368/1999
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa alla maggiore remunerazione e alla copertura previdenziale; la Corte nega che per i periodi anteriori al 2006/2007 esso incida sul regime previgente.
art. 41 d.lgs. n. 368/1999
Invocato per sostenere la spettanza di una remunerazione adeguata e della copertura previdenziale; la Corte ribadisce che il nuovo regime opera solo dall’anno accademico 2006/2007.
art. 6 d.lgs. n. 257/1991
Norma sull’adeguamento triennale della borsa di studio; la Corte afferma che, per gli anni accademici dal 1998 al 2005, l’importo non è soggetto né a tale adeguamento né all’indicizzazione al costo della vita, per effetto dei successivi blocchi legislativi.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della denunciata violazione motivazionale.
Direttiva 75/363/CEE
Indicata tra le direttive comunitarie che prescrivevano un’adeguata remunerazione degli specializzandi; la Corte richiama il loro recepimento con il d.lgs. 257/1991.
Direttiva 75/362/CEE
Richiamata nel quadro delle direttive recepite dal legislatore italiano in tema di formazione degli specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
La Corte ribadisce che il principio di adeguata remunerazione non implica il riconoscimento di una specifica copertura previdenziale né impone l’adeguamento richiesto dai ricorrenti.
Direttiva 93/16/CEE
Qualificata come testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti direttive, privo di portata innovativa sulla misura dei compensi.
art. 267 TFUE
Richiamato per chiedere il rinvio pregiudiziale; la Corte ritiene inutile il rinvio alla luce della giurisprudenza consolidata e dell’assenza di dubbi interpretativi rilevanti.
art. 2041 c.c.
Esclusa l’azione di arricchimento senza causa, poiché la prestazione dello specializzando non è resa in un rapporto sinallagmatico di scambio, ma nell’ambito di un rapporto formativo disciplinato dalla legge.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Base formale delle censure di violazione di legge formulate dai ricorrenti.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità, poiché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrivano argomenti per mutarla.
art. 1, protocollo addizionale CEDU
Invocato in relazione alla sospensione del diritto alla copertura previdenziale; la Corte esclude il contrasto prospettato.
art. 14 CEDU
Richiamato per la dedotta discriminazione nel trattamento previdenziale; la Corte esclude violazioni.
art. 117 Cost.
Utilizzato come parametro del lamentato contrasto della disciplina interna con CEDU e diritto UE; la Corte non ravvisa illegittimità.
art. 3 Cost.
Invocato per la dedotta disparità di trattamento e l’illegittimità del blocco della remunerazione; la Corte esclude la violazione.
art. 36 Cost.
Richiamato a sostegno della pretesa a una remunerazione adeguata; la Corte ritiene non violata la disciplina applicata ai periodi in esame.
art. 38 Cost.
Invocato sia per la copertura previdenziale sia per l’adeguatezza del trattamento; la Corte nega il contrasto.
art. 97 Cost.
Richiamato nella censura di legittimità costituzionale dell’art. 46 d.lgs. 368/1999.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 449/1997, art. 32, comma 12
"a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1"
Disposizione interpretata come comprensiva sia dell’aggiornamento per inflazione sia della rideterminazione triennale, con conseguente blocco dell’adeguamento delle borse di studio.
L. n. 289/2002, art. 36, comma 1
Norma confermativa del blocco del finanziamento e dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 6 d.lgs. 257/1991.
Massime di principio
- Per gli specializzandi medici che abbiano frequentato i corsi negli anni coperti dalla disciplina previgente, la remunerazione e gli eventuali accessori devono essere valutati sulla base del regime normativo allora vigente, senza applicare automaticamente il sistema introdotto dalla normativa successiva.
- La direttiva europea che coordina e aggiorna la disciplina precedente non introduce, di per sé, un nuovo obbligo di adeguamento della remunerazione se non contiene previsioni innovative in tal senso.
- L’attività del medico specializzando, nel regime considerato, non integra un rapporto di lavoro subordinato né autonomo, ma un rapporto formativo tipizzato dalla legge; perciò la remunerazione prevista non costituisce corrispettivo sinallagmatico delle prestazioni rese.
- La mancata previsione di contribuzione previdenziale nel previgente regime degli specializzandi non viola, di per sé, il principio di uguaglianza né le fonti eurounitarie, ove il legislatore abbia disciplinato diversamente situazioni temporalmente successive.
- Quando il legislatore abbia reiteratamente bloccato, con norme successive, l’adeguamento della borsa di studio e della relativa quota di finanziamento, non può pretendersi in giudizio la rideterminazione della remunerazione sulla base dell’art. 6 d.lgs. 257/1991.
- L’azione di arricchimento senza causa non è esperibile se la prestazione si inserisce in un rapporto tipico e disciplinato dalla legge, nel quale il vantaggio dell’ente pubblico è solo riflesso della finalità formativa perseguita.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione sia già risolta in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e non emergano dubbi interpretativi nuovi e rilevanti.
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