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Sentenza

Sentenza n. 198/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a - dell'ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 17.05.2024, con la quale il Comando Forze Operative Sud ha ordinato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 823 c.c., di liberare, entro e non oltre 30 giorni, il terreno di cui al Lotto -OMISSIS-situato nel Comprensorio Militare di Persano, Comune di Serre (SA), utilizzato per lo sfalcio dell'erba e pascolo ovini; b - ove e per quanto occorra, della nota di trasmissione dell'ordinanza sub a); c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n.-OMISSIS- del 12.03.2024, con la quale il Comando Forze Operative Sud ha diffidato la ricorrente a rilasciare l'area in oggetto entro il termine di giorni 30; d - ove e per quanto occorra, della successiva diffida emanata dal Comando Forze Operative Sud in riscontro alle note del 28.03.2024 trasmesse dalla ricorrente; e - ove e per quanto occorra ed ove adottati, degli atti di riscontro alle diffide inoltrate dalla ricorrente; f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 12.03.2025: a - del provvedimento di cui alla nota del 29.01.2025; b - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202401092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero dell'area demaniale militare e successiva intimazione di immediato rilascio, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., con cui le era stato imposto di liberare entro trenta giorni un lotto del Comprensorio Militare di Persano utilizzato per lo sfalcio dell'erba e il pascolo degli ovini, nonché la successiva nota del 29 gennaio 2025 recante intimazione di immediato rilascio. La ricorrente ha dedotto: carenza dei presupposti dell'autotutela possessoria, poiché non vi sarebbe stata occupazione abusiva o sine titulo; efficacia di un'autorizzazione amministrativa alla prosecuzione delle attività nelle more della nuova gara; violazione del giusto procedimento e degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, per mancata previa revoca dell'autorizzazione; difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e sviamento nella valutazione delle esigenze istituzionali, anche in ragione della disponibilità a concentrare gli animali in una porzione marginale dell'area; applicabilità della disciplina sui contratti agrari, con conseguente durata minima quindicennale del rapporto; omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con i motivi aggiunti ha contestato l'impossibilità di trasferire gli animali per un asserito focolaio di Blue Tongue e ha nuovamente negato la sussistenza di esigenze militari urgenti, richiamando anche la pubblicazione di una nuova procedura per lo sfalcio dell'erba.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha anzitutto escluso l'applicabilità della disciplina sui contratti agrari, rilevando che la concessione riguardava esclusivamente sfalcio di erba spontanea e pascolo ovino, non attività di coltivazione del fondo. Ha poi qualificato il visto della Corte dei conti come condicio iuris dell'efficacia del contratto: la ricusazione del visto non determina autonomamente la caducazione di un contratto efficace, ma impedisce l'integrazione della sua efficacia e impone all'amministrazione di adottare le misure consequenziali, anche mediante caducazione del negozio. Nel caso concreto, il contratto è stato ritenuto inefficace ex tunc e, pertanto, l'occupazione è divenuta sine titulo. L'autorizzazione del 2023 alla prosecuzione temporanea del servizio, rilasciata nelle more della nuova gara, non poteva trasformarsi in un titolo permanente o indefinito; inoltre, le sopravvenute esigenze istituzionali avevano fatto venir meno l'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione del rapporto. Ne conseguiva la legittimità dell'ordinanza di sgombero ex art. 823, comma 2, c.c., potere vincolato che non richiede una specifica comparazione con l'interesse dell'occupante né una motivazione ulteriore rispetto all'accertamento dell'occupazione sine titulo. Il TAR ha ritenuto infondate anche le censure relative alle esigenze istituzionali, considerate espressione di discrezionalità amministrativa sindacabile solo per manifesta illogicità o altri profili di eccesso di potere, non ravvisati. Quanto ai motivi aggiunti, la documentazione dell'ASL ha escluso l'accertamento di una patologia infettiva e quindi l'impedimento sanitario alla movimentazione del bestiame; la nuova procedura per lo sfalcio è stata ritenuta compatibile con la scelta dell'amministrazione di non mantenere la ricorrente nel possesso dell'area. Le ulteriori censure sono state assorbite, in applicazione del principio secondo cui è sufficiente la tenuta autonoma di una delle ragioni poste a fondamento di un provvedimento plurimotivato. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 823, comma 2, c.c.

    Consente alla pubblica amministrazione di esercitare l'autotutela possessoria sui beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile mediante ordinanza di rilascio in presenza di un'occupazione sine titulo; il potere è stato qualificato come doveroso e vincolato.

  • art. 3, lett. g), l. 20/1994

    Il visto della Corte dei conti costituisce una condizione giuridica di efficacia dei contratti sottoposti a controllo preventivo di legittimità; la sua ricusazione impedisce l'integrazione dell'efficacia del contratto.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 228/2001

    Estende la disciplina della l. 203/1982 ai terreni demaniali e patrimoniali indisponibili oggetto di affitto o concessione, ma non è applicabile quando il rapporto non riguarda attività di coltivazione del fondo.

  • art. 1 l. 203/1982

    La disciplina richiamata riguarda i contratti di affitto a coltivatore diretto e presuppone un'attività di coltivazione del fondo; non si applica al mero sfalcio di erba spontanea e al pascolo.

  • art. 7 l. 241/1990

    La relativa censura, concernente l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, è stata assorbita dopo l'accertamento della legittimità dell'ordinanza per l'inefficacia del titolo e l'occupazione sine titulo.

  • artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla necessità di una previa revoca o annullamento dell'autorizzazione temporanea, ma le censure sono state assorbite o comunque superate dalla qualificazione dell'autorizzazione come temporanea e dal venir meno del titolo di occupazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della società ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione di un'area demaniale per il mero sfalcio di erba spontanea e il pascolo degli animali, senza attività di coltivazione idonea a stimolare la produzione del fondo, non integra un contratto di affitto agrario soggetto alla durata minima prevista dalla disciplina sui contratti agrari.
  • Il visto della Corte dei conti, quando costituisce condizione giuridica di efficacia del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, integra il contratto solo al suo esito positivo; la ricusazione del visto non produce di per sé un effetto caducante, ma lascia il contratto privo di efficacia e impone all'amministrazione l'adozione delle conseguenti misure amministrative.
  • L'autorizzazione amministrativa rilasciata nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara ha natura temporanea e non può trasformarsi, per il solo protrarsi della situazione transitoria, in un titolo di occupazione a tempo indeterminato.
  • In presenza di occupazione sine titulo di un bene demaniale o appartenente al patrimonio indisponibile, l'amministrazione può esercitare l'autotutela possessoria ex art. 823, comma 2, c.c. mediante ordinanza di rilascio; il provvedimento è vincolato, non richiede una comparazione con l'interesse dell'occupante né una motivazione ulteriore rispetto all'accertamento dell'occupazione abusiva.
  • Le valutazioni dell'amministrazione circa la sussistenza di esigenze istituzionali che giustificano l'utilizzo esclusivo di un bene pubblico appartengono alla discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo entro i limiti dell'eccesso di potere, non ravvisabile in assenza di illogicità o contraddittorietà manifeste.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutela
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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