Sentenza n. 439/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere motivato e verbale conclusivo del CUAV del 21 dicembre 2023, atti presupposti e, con motivi aggiunti, delibera della Giunta comunale n. 10 del 5 febbraio 2024, che ha chiuso negativamente il procedimento di approvazione dell’accordo operativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, società e proprietario di un’area compresa nell’ambito residenziale AN5-Sud, avevano presentato una proposta di accordo operativo per un nuovo comparto, dopo che la manifestazione di interesse era stata dichiarata ammissibile e la proposta era stata autorizzata al deposito dal Comune. Il CUAV ha espresso parere negativo perché, secondo il gestore del servizio idrico Ireti, il depuratore non poteva sostenere per intero il carico organico delle nuove lottizzazioni. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione della scheda d’ambito del PSC, degli artt. 104 e 109 dello stesso piano, dell’art. 38 della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e travisamento: sostenevano che la capacità residua del depuratore, considerate le previsioni assentite ma non realizzate, fosse sufficiente per i 120 abitanti equivalenti del progetto; che il parere del gestore non fosse vincolante; e che il potenziamento dell’impianto potesse essere posto come condizione della successiva fase esecutiva. Con il secondo motivo hanno lamentato violazione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della proporzionalità e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, assumendo che le precedenti determinazioni comunali favorevoli e le integrazioni istruttorie avessero ingenerato l’aspettativa di approvazione e che il Comune si fosse contraddittoriamente adeguato al CUAV. Con motivi aggiunti hanno impugnato la delibera comunale n. 10/2024, riproponendo le censure e deducendo inoltre difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà perché il Comune si sarebbe limitato a prendere atto del parere CUAV senza una valutazione autonoma e senza misure proporzionate. Hanno chiesto anche il risarcimento dei costi tecnici, quantificati in circa € 66.896,00 oltre IVA, degli oneri IMU/ICI per € 73.698,12 e della perdita di valore dell’area per € 992.375,54.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha escluso che l’ammissione della manifestazione di interesse o l’autorizzazione al deposito della proposta costituissero assenso al progetto o affidamento qualificato alla conclusione dell’accordo: la proposta doveva ancora essere valutata nella procedura prevista dagli artt. 4 e 38 della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017. Quanto alla capacità depurativa, la scheda d’ambito del PSC subordinava l’attuazione alla verifica del gestore e qualificava tale verifica come vincolante; Ireti aveva accertato, senza contestazioni tecniche specifiche, che l’impianto non avrebbe potuto trattare per intero il carico delle nuove lottizzazioni e che il carico eccedente sarebbe stato accettabile solo dopo il completamento del nuovo impianto. Le osservazioni comunali non potevano sostituire la valutazione affidata al gestore. È stata inoltre ritenuta incompatibile con il regime transitorio dell’accordo, con i termini perentori per la stipula delle convenzioni e per l’avvio degli interventi, la condizione proposta dai ricorrenti di rinviare l’attuazione al futuro ampliamento del depuratore, allora programmato ma differito. Il Collegio ha escluso anche la possibilità di attribuire priorità al nuovo intervento ignorando i carichi previsti da convenzioni già stipulate, non risultate decadute o risolte. La censura di difetto di motivazione è stata respinta: il richiamo al parere tecnico di Ireti era identificato e accompagnato dall’indicazione delle ragioni, ed era legittima la motivazione per relationem; alla luce della verifica tecnica non residuava un margine di opinabilità per CUAV e Comune. È stata negata la necessità di una motivazione rafforzata a tutela dell’affidamento, poiché la posizione dei ricorrenti era una mera aspettativa pretensiva, non fondata su convenzionamento, giudicato o altra situazione qualificata. Respinta anche la domanda risarcitoria, per mancanza del presupposto dell’antigiuridicità del pregiudizio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG stabilito dall’articolo 3, comma 1, il Comune, attraverso l’atto di indirizzo di cui al comma 2, può promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi, aventi i contenuti e gli effetti di cui all’articolo 38, per dare immediata attuazione a parte delle previsioni contenute nei vigenti PSC, nell’osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3,...
La procedura transitoria consente accordi operativi per attuare immediatamente parte delle previsioni dei PSC vigenti, ma non trasforma l’ammissione della manifestazione di interesse in approvazione della proposta: l’accordo resta subordinato alla successiva valutazione prevista dalla legge.
art. 38 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
Il Consiglio è tenuto: a) ad adeguare l’accordo al parere formulato dal CU ai sensi del comma 10 del presente articolo, ovvero ad esprimersi sullo stesso con motivazioni puntuali e circostanziate;
Il Comune deve adeguare l’accordo al parere del CUAV oppure discostarsene con motivazioni puntuali e circostanziate; la precedente ammissione della manifestazione di interesse non vincola l’esito della distinta procedura di approvazione.
Scheda d’ambito AN5-Sud del PSC del Comune di Carpaneto Piacentino
L’allacciamento alla fognatura comunale ed il trasferimento all’impianto di depurazione dovrà essere preceduta da verifica con l’ente gestore della capacità di trattamento dei reflui prodotti, che risulterà vincolante per l’attuazione delle previsioni di piano.
La verifica della capacità di trattamento è riservata all’ente gestore e costituisce condizione vincolante per attuare le previsioni urbanistiche dell’ambito.
art. 4, comma 5, l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017
La convenzione urbanistica deve prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti per l’esecuzione dell’intero strumento, allo scopo di assicurare l’immediato avvio e l’attuazione degli interventi.
Il regime degli accordi operativi transitori richiede termini perentori funzionali all’immediato avvio e all’attuazione degli interventi; è incompatibile con tale assetto subordinare l’esecuzione a un’infrastruttura il cui ampliamento è soltanto programmato e differito.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama
La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è identificato e reso disponibile; nel caso concreto il richiamo al parere tecnico del gestore, con l’indicazione delle ragioni connesse alla scheda d’ambito, è stato ritenuto sufficiente.
Massime di principio
- L’ammissione di una manifestazione di interesse urbanistica e l’autorizzazione al deposito di una proposta di accordo operativo non equivalgono all’approvazione del progetto né generano, da sole, un affidamento qualificato, quando la legge prevede una successiva istruttoria e valutazione dell’accordo.
- Quando lo strumento urbanistico subordina l’attuazione di un ambito alla verifica della capacità depurativa da parte dell’ente gestore e qualifica tale verifica come vincolante, la valutazione tecnica del gestore non può essere sostituita da valutazioni comunali non provenienti dal soggetto competente.
- Non è compatibile con un accordo operativo retto da termini perentori e finalizzato all’immediato avvio degli interventi una condizione che ne rinvii l’attuazione al completamento di un’infrastruttura il cui potenziamento è soltanto programmato e differito.
- La motivazione per relationem è sufficiente se l’atto richiamato è identificato e reso disponibile e il provvedimento consente di comprendere le ragioni della decisione.
- La motivazione rafforzata a tutela dell’affidamento in materia urbanistica presuppone una posizione qualificata; una mera aspettativa pretensiva, non accompagnata da convenzionamento, giudicato o altra situazione qualificata, non ne determina l’obbligo.
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