Cassazione Penale, Sentenza n. 14526/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Macrì ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione (Corte di appello di Catanzaro) che aveva dichiarato eseguibile la pena inflitta con la sentenza d'appello del 30 ottobre 2023 e aveva sospeso l'ordine di esecuzione del Procuratore generale. La Corte di cassazione, con precedente decisione del 22 maggio 2025, aveva annullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis c.p., rinviando al giudice di merito per la rideterminazione della pena. Macrì ha censurato l'eseguibilità del titolo di condanna, sostenendo che l'annullamento con rinvio per la determinazione della pena escludeva ogni possibile esecuzione e che la Procura generale non poteva autonomamente determinare la pena da eseguire.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la non esecutività della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30 ottobre 2023. La Corte ha disposto la scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa e ha ordinato l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p. La decisione si è basata sul principio secondo cui, dopo un annullamento parziale con rinvio, l'eseguibilità della pena richiede che il reato più grave e la pena siano individuati in modo completo e certo e non suscettibili di modifiche nel giudizio di rinvio; nel caso di specie tale certezza e completezza non sussistevano perché la Corte non aveva esercitato il potere di determinazione della pena e lo aveva rimesso al giudice del rinvio.
Norme richiamate
sesto comma; primo e quarto comma
La sesta circostanza aggravante dell'art. 416-bis è stata esclusa dalla Corte di cassazione; l'esistenza o l'esclusione di tale aggravante incide sulla determinazione della pena e, se la Corte annulla questa circostanza senza rideterminare la pena, rende incerta l'eseguibilità del titolo.
art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.
È il potere che la Corte di cassazione può esercitare per rideterminare la pena al posto del giudice di rinvio; la Corte ha rilevato che tale potere non è stato esercitato nel caso concreto, il che ha contribuito a rendere la pena non definitiva ed impedire l'esecuzione.
Sez. U., n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi), Rv 280261
Principio di diritto secondo cui, in caso di annullamento parziale, la pena è eseguibile solo se il reato principale è individuato irrevocabilmente, la pena è completa e insuscettibile di modifica nel giudizio di rinvio e la certezza della pena è desumibile dalle sentenze di cognizione senza ragionamenti ipotetici.
Norma richiamata per escludere la possibilità di chiedere la trattazione orale nei ricorsi per i quali la legge non prevede la trattazione con le formalità dell'art. 127 c.p.p.; nel caso la richiesta di discussione orale era improcedibile.
Richiamato dalla Corte in relazione ai profili di annullamento parziale e ai limiti dell'eseguibilità, come quadro normativo sul giudicato parziale (la Corte utilizza tale riferimento per inquadrare i limiti dell'autorità di cosa giudicata).
Norma procedurale che impone la comunicazione agli organi competenti: la Corte ha disposto l'invio immediato della pronuncia al Procuratore generale in sede per gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- Dopo un annullamento parziale con rinvio, la sentenza residua è eseguibile solo se il reato più grave e la pena risultano irrevocabilmente e compiutamente determinati, ossia non suscettibili di modifica nel giudizio di rinvio.
- Se la Corte di cassazione esclude un'aggravante e non esercita il potere di rideterminare la pena (art. 620 c.p.p.), la determinazione del trattamento sanzionatorio resta incerta e l'esecuzione non può avere luogo.
- La Procura generale non può sostituirsi al giudice del rinvio nel rideterminare la pena quando la Cassazione ha rimesso tale compito al giudice di merito; eventuali ordini di esecuzione basati su una determinazione non definitiva sono illegittimi.
- Il giudice dell'esecuzione deve applicare il principio consolidato (Sez. U. Gialluisi) e verificare la completezza e la certezza della pena prima di dichiarare l'eseguibilità; il mancato rispetto di tale principio comporta l'annullamento dell'ordinanza esecutiva.
- La dichiarazione di non esecutività comporta la scarcerazione dell'imputato se non è detenuto per altra causa; la decisione va comunicata immediatamente al Procuratore generale per i conseguenti adempimenti.
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