Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34920/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Un ente locale, conduttore di un complesso immobiliare destinato contrattualmente prevalentemente ad attività istituzionali, è stato convenuto dagli eredi della locatrice per il risarcimento dei danni all’immobile. I locatori hanno allegato che il bene era stato utilizzato dall’ente, in parte, come sito di ricovero, lavaggio mezzi della nettezza urbana e stoccaggio dei rifiuti, con grave degrado rilevato da consulenze tecniche preventive e da CTU, e hanno chiesto la condanna per violazione degli obblighi del conduttore di cui agli artt. 1587 e 1588 c.c. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo provato l’uso non conforme al contratto, il deterioramento dell’immobile e l’assenza di prova del pregresso stato di degrado o del concorso di colpa dei locatori. In cassazione il Comune ha articolato otto motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere valorizzato la non contestazione dell’uso difforme; 2) motivazione apparente/contraddittoria; 3) errore di percezione e violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non contestato un fatto e per non avere considerato la clausola contrattuale che richiamava l’attività istituzionale; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di conformità dell’uso alle pattuizioni; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserito capovolgimento dell’onere della prova; 6) violazione degli artt. 1587, 1588, 1590 e 1218 c.c. per avere imputato all’ente tutti i danni senza distinguere quelli risarcibili; 7) violazione dell’art. 1227 c.c. per mancata considerazione del concorso colposo dei locatori; 8) violazione degli artt. 434, 342 e 112 c.p.c. in relazione al rigetto della domanda di garanzia verso la società chiamata in causa, sostenendo che la sentenza di primo grado non poggiava su due rationes decidendi. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, e comunque infondati nei punti esaminati, rilevando in particolare difetti di specificità, autosufficienza e mancato confronto con le rationes decidendi, oltre alla correttezza della ricostruzione della Corte territoriale in punto di uso non conforme, danno da deterioramento e riparto dell’onere probatorio nella locazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Bacoli. Ha ritenuto che i motivi non individuassero adeguatamente i capi e i passaggi della motivazione censurati, difettassero di specificità e autosufficienza e, nella sostanza, mirassero a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre confermato l’impostazione della Corte d’appello sulla violazione degli obblighi del conduttore, sulla prova del deterioramento dell’immobile e sulla mancata dimostrazione di un concorso colposo dei locatori. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di non contestazione è inammissibile se non si individua con precisione il passaggio motivazionale criticato e se la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo quando non consenta di percepire il fondamento logico della decisione; non basta una motivazione sintetica se il ragionamento decisorio è comunque comprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di una domanda o eccezione decisiva; non ricorre quando la decisione implichi il rigetto della pretesa.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il peso probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove effettuata dal giudice.

  • art. 1587 c.c.

    Il conduttore deve usare la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo la destinazione contrattuale.

  • art. 1588 c.c.

    Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, salvo prova liberatoria nei limiti consentiti dalla disciplina della locazione.

  • art. 1590 c.c.

    Il conduttore deve restituire il bene nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il deterioramento derivante dall’uso conforme al contratto; la presunzione di consegna in buono stato opera in mancanza di prova contraria rigorosa.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale del conduttore è valutata alla luce dell’inadempimento dell’obbligazione di custodia, uso diligente e restituzione del bene.

  • art. 1227 c.c.

    Il concorso colposo del creditore deve essere allegato con specifici elementi di fatto idonei a farlo emergere; va distinto dall’aggravamento del danno.

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366, primo comma, nn. 4 e 6

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con chiara indicazione del fatto processuale e degli atti rilevanti, altrimenti è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    Le doglianze che mirano a una diversa lettura delle prove o a un riesame del fatto sono inammissibili; il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 395 c.p.c.

    art. 395, primo comma, n. 4

    L’errore di percezione o travisamento della prova, quando consista nella supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente diverso dagli atti, è motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all’appello e alla pretesa errata lettura delle rationes decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla specificità dell’impugnazione in appello e alla struttura delle censure contro la decisione di primo grado.

  • art. 198 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la gestione dei rifiuti rientra nelle attribuzioni comunali, ma la Corte non vi riconosce rilievo decisivo ai fini della conformità dell’uso contrattuale.

  • artt. 50 e 54 t.u.e.l.

    Richiamati dal ricorrente per l’ordinanza extra ordinem con cui era stato disposto l’utilizzo dell’immobile per fronteggiare l’emergenza rifiuti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e capace di confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la mancata individuazione del passaggio censurato comporta inammissibilità.
  • La deduzione di una violazione dell’art. 115 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: la prima richiede l’allegazione di un errore sull’utilizzo del principio di non contestazione, la seconda un’errata attribuzione dell’onere probatorio, non una diversa lettura delle prove.
  • La motivazione è apparente solo quando sia obiettivamente incomprensibile o manchi del tutto il percorso logico-giuridico; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escludere la nullità.
  • L’errore di percezione del contenuto oggettivo della prova, se consiste nel supporre esistente o inesistente un fatto incontestabilmente diverso dagli atti, integra in linea di principio un errore revocatorio, non un vizio denunciabile come motivo di cassazione.
  • In materia di locazione, il conduttore deve usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e risponde del deterioramento non riconducibile all’uso conforme al contratto; il locatore che chieda il risarcimento deve provare il deterioramento tra consegna e restituzione, mentre il conduttore deve provare il fatto impeditivo o liberatorio, compresa l’assenza di colpa.
  • Il concorso colposo del creditore ex art. 1227, primo comma, c.c. deve essere allegato con elementi di fatto specifici; la mera evocazione della norma o un generico richiamo al comportamento del danneggiato non impongono al giudice un’indagine esplorativa.
  • Se la sentenza di merito fonda una statuizione su più rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; l’impugnazione di una sola ratio è insufficiente a ottenere l’annullamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.