Sentenza n. 4276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’esito del giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata per l’anno 2020, nonché contro i verbali della Commissione Superiore di Avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il giudizio di avanzamento a scelta al grado di generale di brigata, nel quale aveva conseguito il punteggio di 28,47/30 ed era stato collocato tra il 33° e il 34° posto, senza iscrizione in quadro. Deduceva violazione degli artt. 1032, 1058, 1060 e 1071 del d.lgs. 66/2010 e delle disposizioni del d.P.R. 90/2010, eccesso di potere per sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà e illegittimo scavalcamento, nonché difetto di motivazione della sentenza e dell’atto. Sosteneva che la Commissione Superiore di Avanzamento avesse applicato un metro valutativo disomogeneo rispetto a due ufficiali controinteressati, attribuendo rilievo insufficiente ai suoi riconoscimenti, agli incarichi di comando, all’esperienza quale dirigente di articolazione nazionale dei Servizi di informazione per la sicurezza, ai periodi di impiego in aree operative, ai titoli culturali, all’abilitazione forense e alla conoscenza di lingue straniere. Contestava inoltre la valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, delle qualità professionali e delle qualità intellettuali e culturali, nonché il fatto che uno dei controinteressati fosse stato collocato davanti a lui nella procedura del 2020, pur essendosi classificato dopo di lui nel precedente avanzamento al grado di colonnello. Deduceva infine l’assenza, in capo a un controinteressato, del titolo ISSMI.
La decisione
L’appello è stato integralmente respinto. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato tardiva la memoria delle amministrazioni depositata oltre il termine di trenta giorni liberi anteriori all’udienza, disponendo di non tenerne conto. Nel merito ha confermato il rigetto pronunciato dal TAR. Il giudice ha ribadito che i giudizi di avanzamento degli ufficiali, soprattutto ai gradi apicali, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e possono essere censurati per eccesso di potere in senso relativo soltanto in presenza di una discrasia patente, insostenibile e ingiustificabile nel metro di valutazione. Non è consentito sostituire alla valutazione complessiva della Commissione un confronto a coppie, basato sull’estrapolazione di singoli titoli o qualità favorevoli al candidato pretermesso. Il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente a motivare il giudizio di avanzamento, poiché condensa la valutazione complessiva della Commissione secondo la disciplina militare. Per gli avanzamenti ai gradi considerati, inoltre, i singoli elementi previsti dall’art. 1058, comma 5, del codice dell’ordinamento militare devono essere apprezzati nel loro insieme. Le contestazioni sugli encomi, sulle qualifiche, sugli incarichi di comando, sui titoli culturali e sulle lingue straniere non hanno evidenziato aporie o illogicità manifeste. La Commissione poteva valorizzare maggiormente gli incarichi di comando territoriale e le esperienze maturate in aree sensibili, senza che l’equiparazione normativa del servizio presso i Servizi di informazione per la sicurezza ai periodi di comando imponesse una preferenza rispetto agli incarichi territoriali. Anche i titoli culturali e linguistici dell’appellante dovevano essere valutati nell’ambito di un giudizio globale, non potendo determinare da soli una complessiva prevalenza. Quanto al titolo ISSMI, è risultato che il controinteressato aveva frequentato e superato il relativo corso, sicché non sussisteva la dedotta aporia. Lo scavalcamento rispetto alla precedente procedura per il grado di colonnello non è stato ritenuto illegittimo: i giudizi di avanzamento sono autonomi e le graduatorie degli anni 2018 e 2019 mostravano che i controinteressati avevano già conseguito posizioni migliori nelle tornate più recenti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1032 d.lgs. 66/2010
La documentazione caratteristica e matricolare costituisce la base documentale per la valutazione dell’ufficiale e per l’eventuale giustificazione di diversità di giudizio nel tempo.
art. 1058 d.lgs. 66/2010
ogni componente della commissione assegna all’ufficiale scrutinato un punto da uno a trenta sull’intera congerie di elementi indicati dalle lettere a), b), c) e d), “considerati nel loro insieme”.
Per gli avanzamenti ai gradi indicati, la Commissione attribuisce un punteggio complessivo, considerando unitariamente qualità morali, professionali, intellettuali e attitudine al grado superiore; non è quindi necessaria una valutazione atomistica dei singoli elementi.
art. 1060 d.lgs. 66/2010
“i vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se la commissione d’avanzamento sia composta dagli stessi membri e l’ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico. L’eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso Ufficiale deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 1032”.
Le diverse procedure di avanzamento sono autonome; una variazione delle valutazioni è legittima quando trova giustificazione negli elementi intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di servizio.
art. 1071 d.lgs. 66/2010
È richiamato dall’appellante in relazione ai criteri degli avanzamenti, ma la decisione non gli attribuisce una specifica interpretazione autonoma.
art. 1030, comma 2, d.lgs. 66/2010
Il giudizio di avanzamento può essere legittimamente espresso mediante punteggio numerico, che condensa e rende compiuta la valutazione amministrativa.
art. 710, commi 3 e 4, d.lgs. 66/2010
La procedura di avanzamento si articola nel confronto tra i componenti della commissione, nel giudizio di idoneità, nell’attribuzione del punteggio numerico e nella verbalizzazione vincolata.
art. 702 d.P.R. 90/2010
È richiamato quale fondamento della legittimità della motivazione numerica dei giudizi di avanzamento.
art. 704 d.P.R. 90/2010
È richiamato in relazione alla valutazione delle qualità morali, di carattere e fisiche, senza che le contestazioni abbiano dimostrato una manifesta illogicità.
art. 705 d.P.R. 90/2010
È richiamato in relazione alla valutazione delle qualità professionali e degli incarichi di comando.
art. 706 d.P.R. 90/2010
È richiamato in relazione alla rilevanza degli incarichi ricoperti e all’esperienza professionale.
art. 707 d.P.R. 90/2010
Le qualità intellettuali e culturali devono essere valutate in rapporto alla fisionomia istituzionale del ruolo e all’utilità per l’amministrazione, nell’ambito di un giudizio complessivo.
art. 4, comma 4, Allegato 2 c.p.a.
Il termine di trenta giorni liberi anteriori all’udienza per il deposito delle memorie non è stato rispettato dalle amministrazioni; la memoria tardiva è stata pertanto espunta dalla valutazione.
art. 30, comma 3, d.P.C.M. n. 1 del 23 marzo 2011
La disposizione equipara il servizio presso i Servizi di informazione per la sicurezza ai periodi di comando necessari per l’avanzamento, senza imporre una prevalenza di tale esperienza rispetto agli incarichi di comando territoriale.
Quadro I della tabella 4 allegata al d.lgs. 66/2010
Nel percorso professionale ai fini dell’avanzamento dei colonnelli del ruolo normale assumono rilevanza qualificante le mansioni di comando nella componente territoriale dell’Arma, caratterizzate da responsabilità decisionale.
Massime di principio
- I giudizi di avanzamento degli ufficiali, soprattutto ai gradi apicali, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e possono essere annullati per eccesso di potere in senso relativo soltanto quando emerga una discrasia patente, insostenibile e ingiustificabile nel metro di valutazione applicato ai concorrenti.
- Il sindacato sul giudizio di avanzamento non può trasformarsi in un confronto a coppie fondato sull’estrapolazione di singoli titoli, encomi, incarichi o qualità favorevoli al candidato pretermesso; la valutazione deve restare complessiva e riferita all’intera platea degli scrutinandi.
- Il punteggio numerico attribuito dalla Commissione Superiore di Avanzamento è idoneo a motivare il giudizio di avanzamento quando la disciplina applicabile prevede la valutazione complessiva e l’attribuzione di un punteggio, senza necessità di una motivazione analitica secondo il modello generale della legge n. 241/1990.
- Quando la disciplina prevede che gli elementi di valutazione siano considerati nel loro insieme, il giudice non può imporre una ponderazione separata e predeterminata dei singoli titoli o incarichi, salvo il riscontro di manifesta irragionevolezza o travisamento.
- I giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro: il precedente posizionamento in una procedura non attribuisce un diritto alla conservazione della posizione nelle procedure successive, purché le eventuali variazioni siano compatibili con gli elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di servizio.
- L’equiparazione normativa di un determinato servizio ai periodi di comando necessari per l’avanzamento non impone alla Commissione di attribuirgli una prevalenza valutativa rispetto ad altri incarichi di comando, potendo l’amministrazione ponderare globalmente responsabilità, autonomia decisionale, contesto operativo e rendimento.
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