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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01636/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato resta quindi fermo, con conferma sostanziale della responsabilità già affermata in appello per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione e delle statuizioni accessorie non specificamente annullate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione. I motivi di ricorso erano quattro: (1) contestazione della valutazione delle prove e richiesta sostanziale di una nuova lettura del compendio probatorio; (2) censura del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (3) censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (4) censura della statuizione civile relativa alla provvisionale assegnata alla parte civile, ritenuta non impugnabile in cassazione. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi due perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o privi di specificità e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo perché la valutazione sulle attenuanti generiche è apprezzamento di fatto del giudice di merito, adeguatamente motivato; il quarto perché la provvisionale non è autonomamente ricorribile per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo quando l'offesa sia particolarmente tenue; può essere esclusa, oltre che per l'abitualità della condotta, anche in presenza di un ingente danno e di un consistente pericolo per l'incolumità pubblica.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione sulle attenuanti generiche è giudizio di fatto riservato al merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o illogica e se dà conto degli elementi ritenuti preponderanti.

  • art. 618 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, non determinabile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio: il controllo della Cassazione riguarda la coerenza logica e giuridica della motivazione, non la ricostruzione fattuale del merito.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a reiterare censure generiche.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando, secondo una motivazione non manifestamente illogica, l'offesa non sia tenue per la gravità delle conseguenze del fatto, l'abitualità della condotta o il concreto pericolo arrecato.
  • Il diniego delle attenuanti generiche, fondato su modalità del fatto, mezzi impiegati e precedenti penali, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • La provvisionale riconosciuta alla parte civile in sede di condanna generica non è autonomamente impugnabile per cassazione, perché ha natura provvisoria e resta assorbita dalla liquidazione definitiva del danno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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