Cassazione Penale, Sentenza n. 38774/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto Attanasio ha chiesto di effettuare colloqui visivi e telefonici con Anna (detta Sonia) Giustolisi, non parente né convivente ma nominata sua tutrice legale. Il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva autorizzato i colloqui richiamando l'art. 37 DPR n. 230/2000 (colloqui con persone diverse dai congiunti quando "ricorrono ragionevoli motivi"). Il DAP e il Pubblico Ministero hanno proposto reclamo; il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha accolto il reclamo ritenendo applicabile l'art. 41-bis, comma 2 quater lett. b) O.P., che vieta colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi "salvo casi eccezionali", escludendo che la sola qualità di tutrice e la relazione affettiva costituiscano convivenza di fatto. Il ricorrente ha dedotto convivenza di fatto e violazione dei diritti (anche richiamando le Regole Penitenziarie Europee) e ha impugnato l'ordinanza in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte doglianze fossero valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione e ha giudicato infondata la violazione della normativa europea. Ha confermato che non sussisteva la convivenza di fatto (l'elezione di domicilio, invio di pacchi, presenza di effetti personali e la nomina a tutrice non dimostravano una pregressa e duratura convivenza) e che la qualifica di tutrice non equipara la persona ai familiari: per i colloqui del tutore non congiunto si applica la disciplina restrittiva prevista dall'art. 16.5 della Circolare DAP 2/10/2017, che ammette colloqui solo in casi eccezionali e con procedure specifiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2 quater, lett. b) Ordinamento Penitenziario
Vieta i colloqui dei sottoposti al regime differenziato con persone diverse dai familiari e conviventi, ammettendoli solo in casi eccezionali valutati di volta in volta; norma ritenuta prevalente rispetto alla più ampia autorizzazione evocata dal Magistrato di sorveglianza di Novara.
art. 37 DPR n. 230/2000 (Regolamento)
quando ricorrono ragionevoli motivi
Richiamato dal Magistrato che aveva autorizzato i colloqui con persone diverse dai congiunti; la Corte ha ritenuto che, in presenza del regime 41-bis, quella disposizione non possa derogare al divieto previsto dall'art. 41-bis salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 41-bis stesso.
Circolare DAP 2/10/2017, art. 16.5
Stabilisce che il tutore non congiunto può avere colloqui solo in casi assolutamente eccezionali, con procedure scritte e valutazione dalla direzione; la Corte ha ritenuto applicabile questa disciplina e che le circostanze addotte non fossero sufficienti a configurare l'eccezionalità.
Regole Penitenziarie Europee, art. 24.1
"I detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile - per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione - con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone"
Rappresenta una direttiva generale che rimanda alla disciplina concreta nazionale; la Corte ha ritenuto che la normativa e le circolari italiane non contrastino con tale principio nel caso esaminato.
art. 307, comma quarto, cod. pen.; art. 1, comma 38, legge 20 maggio 2016, n. 76; giurisprudenza (Sez. 1, n. 4641 del 14/09/2021, Rv. 282505)
La giurisprudenza e le norme citate sono state richiamate per chiarire la nozione di "convivente": occorre un rapporto di comunanza di vita diretto e stabile anteriore alla detenzione; atti unilaterali come l'elezione di domicilio o elementi episodici non sono sufficienti a provare la convivenza di fatto.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis i colloqui con persone diverse da familiari e conviventi sono vietati salvo casi eccezionali; l'onere probatorio della eccezionalità è elevato.
- La qualifica formale di "tutore" non equipara automaticamente la persona ai familiari o conviventi ai fini dei colloqui; per i tutori non congiunti opera la disciplina restrittiva della Circolare DAP.
- La convivenza di fatto richiede prove di una stabile comunanza di vita anteriore alla detenzione (residenza abituale condivisa, elementi concreti e duraturi); elezione di domicilio, invio di pacchi, effetti personali o propositi futuri non sono di per sé sufficienti.
- Le Regole Penitenziarie Europee danno un principio generale di accesso alle comunicazioni, ma la concreta regolamentazione e le limitazioni di sicurezza rientrano nella normativa interna e nelle valutazioni degli organi competenti.
- In sede di Cassazione le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito sono difficilmente rivedibili; è quindi strategico presentare prove documentali e circostanze rilevanti già nei gradi di merito.
- Per aumentare la probabilità di ottenere colloqui in casi analoghi: documentare la convivenza antecedente alla detenzione (iscrizione anagrafica, bollette, testimonianze), motivare e provare l'eccezionalità della necessità del colloquio (ragioni di cura, salute, tutela di minori), e seguire la procedura prevista (istanza alla direzione, coinvolgimento del Magistrato di sorveglianza, istruttoria al DAP se richiesta).
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