Cassazione Penale, Ordinanza n. 25855/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna emessa dal GUP del Tribunale di Brescia per detenzione e cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo denunciava violazione di legge processuale e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo di essere stato solo un ospite dell'appartamento dove era stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, assumendo che la condotta fosse di minore offensività. La Corte rilevava però che i motivi erano in sostanza reiterativi e miravano a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; inoltre evidenziava che la decisione di merito si fondava su elementi concreti quali la cessione di singole dosi di cocaina, le conferme di alcuni acquirenti, l'osservazione dell'imputato mentre armeggiava con una fiamma vicino a un tavolo nell'abitazione, la presenza nello stesso luogo dello stupefacente e del materiale per il confezionamento, e la sistematicità dell'agire illecito con elevato principio attivo e numero di dosi ricavabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non ammissibile perché già esaminato e disatteso dai giudici di merito con motivazione logica e coerente, e comunque volto a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto anche il secondo motivo aspecifico e reiterativo, poiché non si confrontava con la motivazione sulla non lieve entità della condotta, fondata sulla sistematicità dell'azione, sul dato ponderale e sull'elevata offensività della sostanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di lieve entità è configurabile solo in presenza di minima offensività della condotta, desumibile dal complesso degli indici normativi (dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione); se uno degli indici assume rilievo negativamente assorbente, le altre considerazioni non incidono sul giudizio.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il fatto contestato è stato qualificato e confermato come reato in materia di stupefacenti, senza riconoscimento dell'ipotesi lieve.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né la sostituzione della ricostruzione del merito con una diversa, ancorché astrattamente più plausibile.
- Un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, è inammissibile per aspecificità.
- L'ipotesi lieve dei reati in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto; il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, unitamente alle modalità dell'azione e alla potenzialità diffusiva, può escludere il riconoscimento della lieve entità.
- Quando il giudice di merito valorizza elementi univoci di partecipazione attiva all'illecito, la tesi difensiva del mero presenza/ospite nell'ambiente del rinvenimento della droga non può essere rivalutata in cassazione se non a fronte di vizi realmente legittimanti il controllo di legittimità.
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