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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 794/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato all'imputato e alla errata qualificazione della condotta come bancarotta semplice. Si sosteneva che, in caso di concorso, se uno dei partecipi (Tertulliani) aveva il dolo specifico, per l'altro (Fabrizi) sarebbe sufficiente la consapevolezza del fine illecito altrui e che Fabrizi avrebbe accettato la carica consapevole dell'impossibilità di ricostruire la contabilità e del pregiudizio per i creditori.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché non confrontato con la sentenza impugnata e con la giurisprudenza di legittimità. La Corte d'appello aveva motivato che: a) a Fabrizi era contestata un'omessa tenuta della contabilità nel periodo 2009-2011 e non la sottrazione dei libri effettuata in un diverso arco temporale da Tertulliani; b) non risultava provato il dolo specifico di Fabrizi, il quale aveva assunto un ruolo di prestanome senza atti gestori, per cui la condotta andava ricondotta almeno a negligenza (bancarotta documentale semplice) e non a bancarotta fraudolenta; c) pur essendo l'amministratore direttamente destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri, la mera formale assunzione della carica non comporta automaticamente né l'esenzione di responsabilità né la presumibile sussistenza del dolo. Per queste ragioni il ricorso del Pubblico Ministero non ha fornito argomentazioni idonee a rovesciare la decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata per la fattispecie di bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto che per l'imputato fosse caratterizzante l'elemento soggettivo mancante per la bancarotta fraudolenta prevista da tale norma, atteso che l'omessa tenuta dei libri può ricondursi alla negligenza se non provato il dolo specifico

  • art. 216 comma 1 n. 2) legge fallimentare

    Norma richiamata tra le previsioni che sanzionano comportamenti legati alla tenuta e conservazione delle scritture contabili; la Corte ha osservato che l'amministratore è destinatario di tali obblighi

  • art. 220 legge fallimentare

    Richiamata in riferimento alle fattispecie di bancarotta; si è distinta la fattispecie fraudolenta da quella semplice a seconda della prova del dolo specifico

  • art. 2392 cod. civ.

    Norma civile che individua l'amministratore come diretto destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili; la Corte la utilizza per sottolineare l'obbligo in capo all'amministratore, pur rimarcando che la mera carica non implica automaticamente dolo

  • art. 40 comma secondo cod. pen.

    Richiamato in tema di dovere di vigilanza: la mancata vigilanza dell'amministratore può integrare responsabilità quando viene meno il dovere di controllo sull'operato dei delegati o amministratori di fatto

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite procedurale richiamato in ordine alla formulazione del motivo di ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione

Massime di principio

  • La mera carica di amministratore non consente di presumere automaticamente il dolo necessario per la configurazione della bancarotta fraudolenta: occorre prova specifica dell'intento di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • In presenza di più imputati, non sempre è possibile trasferire automaticamente il dolo di uno agli altri: va valutata la contemporaneità e l'identità della condotta e del ruolo nel concreto svolto nei singoli fatti.
  • La distinzione temporale e materiale delle condotte tra coimputati è rilevante: atti diversi posti in tempi diversi possono integrare fattispecie diverse (es. sottrazione di libri da un soggetto e omessa tenuta dei libri da altro).
  • L'omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili può integrare, a seconda della prova dell'elemento soggettivo, una fattispecie di bancarotta semplice (negligenza) oppure fraudolenta (dolo specifico).
  • Il dovere di vigilanza dell'amministratore sugli incaricati o sugli amministratori di fatto è vincolante: la sua inosservanza può integrare responsabilità, ma è necessario dimostrare la violazione del dovere di controllo.
  • In sede di impugnazione penale il ricorrente deve confrontarsi esplicitamente e in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di legittimità; l'omessa trattazione porta spesso all'inammissibilità o al rigetto del ricorso.

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