Cassazione Penale, Sentenza n. 968/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero manifestamente infondati e, non potendo pronunciarsi ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ha verificato la decorrenza dei termini di prescrizione. Constatato che, in assenza di cause di sospensione, il termine massimo di prescrizione era decorso il 17 marzo 2022, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (fatto del 17/09/2009). Il ricorso, proposto tramite difensore, articolava cinque motivi: contestazione dell'affermazione di responsabilità; contestazione della configurabilità del reato; mancato riconoscimento dello stato di necessità; mancata rinnovazione dell'istruttoria; eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 216 u.c. l.fall.
riduzione delle pene accessorie ex art. 216 u.c. l.fall., con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici
La Corte d'appello aveva applicato e ridotto le pene accessorie previste dall'art. 216 u.c. della legge fallimentare, revocando l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Cassazione ha ritenuto che, non essendo i motivi manifestamente infondati, non fosse possibile pronunciarsi ai sensi dell'art. 129, comma 2 (cioè rigettare il ricorso senza esame nel merito), procedendo invece alla verifica della prescrizione
Massime di principio
- Se i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, la Corte di Cassazione non può rigettare il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 129, comma 2, e deve procedere ad esame più approfondito, inclusa la verifica della prescrizione.
- La decorrenza e il calcolo del termine di prescrizione sono determinanti: se il termine massimo è decorso e non sussistono cause di sospensione, il reato si estingue e la sentenza viene annullata senza rinvio.
- Le statuizioni sull'entità della pena e sulle pene accessorie rese in grado non impediscono l'estinzione del reato per prescrizione; una volta estinto il reato, tali decisioni decadono con l'annullamento della condanna.
- In materia di ricorso, è importante sollevare tempestivamente questioni processuali e di prescrizione: la valutazione preventiva dell'eventuale decorso dei termini può determinare l'esito definitivo del procedimento.
- Eccezioni di merito come lo stato di necessità o richieste di rinnovazione dell'istruttoria richiedono elementi probatori chiari; tuttavia, anche se non manifestamente infondate, possono diventare irrilevanti se nel frattempo il reato si estingue per prescrizione.
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