Cassazione Civile, Ordinanza n. 35858/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ex iscritta alla Cassa, iscritta dal 1967 e che aveva presentato domanda di pensione nel settembre 2006, accolta con decorrenza da gennaio 2007. La ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità di alcune delibere della Cassa del 22 giugno 2002 e del 7 giugno 2003, sostenendo che avessero violato il principio del pro rata e che la pensione dovesse essere riliquidata applicando il sistema retributivo fino a tali delibere e quello contributivo solo per il periodo successivo. Con il ricorso per cassazione deduceva due censure: con la prima, violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, per avere la Corte d’appello attribuito efficacia retroattiva alla normativa sopravvenuta e applicato criteri peggiorativi a una fattispecie già perfezionata prima del gennaio 2007; con la seconda, violazione dell’art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, ritenuto norma innovativa travestita da interpretazione autentica, nonché l’assenza di base normativa della distinzione tra pensionati ante e post 2007 e il contrasto con principi costituzionali e convenzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi nella parte in cui contestavano il quadro giurisprudenziale consolidato in tema di liquidazione delle pensioni degli enti previdenziali privatizzati con decorrenza dal 1° gennaio 2007: ha ribadito che l’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come riformulato dall’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, non impone un’applicazione assoluta del principio del pro rata, ma solo un suo temperamento in funzione dell’equilibrio finanziario di lungo termine; ha inoltre richiamato la legittimità e l’efficacia degli atti approvati prima della legge n. 296/2006 in base all’art. 1, comma 488, L. n. 147/2013. La Corte ha altresì rilevato che le censure erano, per un ulteriore profilo, generiche e inammissibili perché non confutavano in modo efficace la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla decorrenza della pensione dal gennaio 2007 e sulla mancata dimostrazione dell’arbitrarietà di tale decorrenza o di un comportamento illegittimo dell’ente nel fissarla. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso nel regime ratione temporis applicabile
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito dell’ordinanza
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
la disposizione, come riformulata, non esclude interventi degli enti previdenziali privatizzati a tutela dell’equilibrio finanziario; il principio del pro rata è temperato, non assoluto
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
ha temperato l’operatività del principio del pro rata e fonda il discrimine temporale del 1° gennaio 2007 per la disciplina dei trattamenti pensionistici
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
è considerato norma di genuina funzione interpretativa, volta a dirimere i dubbi ermeneutici, e fa salvi gli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge n. 296/2006, se finalizzati all’equilibrio di lungo termine
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
consente il richiamo al percorso ricostruttivo già tracciato dalla giurisprudenza consolidata
art. 385, primo comma, c.p.c.
base per la condanna alle spese del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
implica, in caso di rigetto dell’impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
la Corte esclude che abbia natura innovativa in senso ostativo e ne conferma la portata interpretativa
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
la Corte conferma che individua il discrimine temporale e legittima il pro rata temperato per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2007
Massime di principio
- Per le pensioni liquidate dagli enti previdenziali privatizzati con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il principio del pro rata non opera in modo rigido e assoluto, ma deve essere temperato dalla necessità di salvaguardare l’equilibrio finanziario di lungo termine dell’ente, secondo i criteri di gradualità ed equità intergenerazionale.
- Gli atti regolamentari o deliberativi degli enti previdenziali privatizzati approvati prima della legge n. 296/2006 restano legittimi ed efficaci se, come chiarito dalla successiva norma interpretativa, sono finalizzati alla tutela dell’equilibrio finanziario di lungo termine.
- Chi impugna la liquidazione di una pensione deve confutare in modo specifico la ratio decidendi fondata sulla decorrenza effettiva del trattamento e sulla disciplina regolamentare applicata; censure generiche sulla data di presentazione della domanda, se non accompagnate dalla dimostrazione dell’illegittimità della decorrenza fissata dall’ente, non sono idonee a scalfire la decisione.
- La norma successiva che chiarisce il significato di una disciplina previdenziale già controversa può essere letta come disposizione interpretativa se serve a dirimere dubbi ermeneutici sorti dal succedersi delle fonti, senza che ciò comporti, di per sé, un contrasto con Costituzione o CEDU.
- In cassazione, la dedotta violazione di legge deve investire puntualmente la regola applicata dal giudice di merito e non può risolversi in una contestazione astratta o meramente riproduttiva di tesi già esaminate e disattese dalla giurisprudenza consolidata.
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