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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37299/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva aggravato la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) per ulteriori due anni. Il ricorrente contestava la validità dell'istanza di aggravamento presentata dalla Questura di Ancona perché trasmessa via PEC a un indirizzo (dibattimento.tribunale.ancona@giustiziacert.it) diverso da quello indicato nel provvedimento del Direttore della DGSIA (depositoattipenali.tribunale.ancona@giustiziacert.it) e perché, a suo avviso, il deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020 sarebbe limitato soggettivamente (solo Procura o solo difensori) o funzionalmente agli atti di indagine/impugnazioni, con conseguente inammissibilità dell'istanza inviata dalla Questura anziché dalla Procura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le interpretazioni del ricorrente: l'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020 consente, in regime emergenziale, il deposito via PEC di tutti gli atti diversi da quelli espressamente riservati al Portale del processo penale; non è limitato soggettivamente a Procura o difensori e dunque anche la Questura può depositare tramite PEC. L'invio a un indirizzo PEC diverso da quello indicato dalla DGSIA costituisce irregolarità ma non determina automaticamente l'inammissibilità se l'atto è comunque pervenuto al destinatario, è stato esaminato dal Tribunale e non è stata leso il diritto di difesa. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 4, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati e diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 [...] è consentito il deposito con valore legale mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata

    La Corte ha interpretato la norma come estensiva al deposito telematico di ogni atto destinato agli uffici giudiziari non soggetto all'obbligo di deposito nel Portale, senza limitazioni soggettive (Procura o difensori) o oggettive oltre a quelle espressamente previste nei commi 1 e 2; il deposito ha valore legale se effettuato dalle PEC iscritte nel Registro (REGINDE) e indirizzato agli indirizzi indicati nel provvedimento DGSIA, ma l'invio a diverso indirizzo PEC è irregolare e grava sul mittente il rischio della mancata o tardiva ricezione.

  • art. 11 e art. 4, d.lgs. 159/2011

    La richiesta di aggravamento dell'ordinanza di prevenzione ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 159/2011 è atto proponibile dalla Questura (Questore) in quanto parte del procedimento e, se non soggetto all'obbligo di deposito nel Portale, può essere trasmessa via PEC ai sensi dell'art. 24, comma 4.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)

    Ha prorogato la possibilità di deposito via PEC prevista dall'art. 24 fino al 31 dicembre 2022, confermando il regime emergenziale per il deposito telematico.

  • Provvedimento del Direttore della DGSIA (13 gennaio 2021) e allegati

    Il provvedimento elenca tassativamente gli indirizzi PEC indicati per il ricevimento degli atti ai sensi dell'art. 24; l'uso di indirizzi non inclusi nell'elenco configura un'invio irregolare che grava sul depositante, ma non determina automaticamente l'inammissibilità se l'atto è comunque pervenuto e valutato.

  • art. 24, commi 6-bis e seguenti (disciplinanti le impugnazioni)

    Queste disposizioni regolano specificamente le impugnazioni telematiche; la Corte ha ritenuto che le inammissibilità tassative previste per alcune impugnazioni non si applicano automaticamente ad atti diversi come la richiesta di aggravamento ex art. 11 d.lgs. 159/2011, che non costituisce impugnazione.

Massime di principio

  • L'art. 24, comma 4, d.l. 137/2020 va interpretato in senso ampio: in regime emergenziale la PEC può essere utilizzata per depositare, con valore legale, tutti gli atti non espressamente riservati al Portale telematico.
  • Le limitazioni soggettive (es. solo Procura o solo difensori) non sono desumibili dalla norma: anche la pubblica amministrazione (es. Questura) può depositare atti via PEC se non è obbligatorio l'uso del Portale.
  • L'invio a un indirizzo PEC diverso da quello indicato dalla DGSIA costituisce irregolarità e il rischio di mancata o tardiva conoscenza ricade sul mittente; non è automaticamente causa di inammissibilità se l'atto è comunque pervenuto e non ha pregiudicato il diritto di difesa.
  • Per atti qualificati come impugnazioni vanno applicate le regole specifiche (commi successivi dell'art. 24) e le eventuali inammissibilità tassative previste per quelle fattispecie; occorre distinguere la natura giuridica dell'atto prima di applicare la disciplina della telematica.
  • Prassi prudente: chi deposita via PEC utilizzando caselle diverse da quelle ufficiali deve verificare tempestivamente l'effettiva ricezione e la presa in carico dell'atto da parte della cancelleria per evitare il rischio connesso all'irregolare trasmissione.

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