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Sentenza

Sentenza n. 1850/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale del provvedimento del 15/02/24 con cui Roma Capitale ha ordinato di non effettuare gli interventi oggetto della cila acquisita con prot. n. -OMISSIS- del 09/06/23; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti del provvedimento prot. -OMISSIS- del 07/03/2024 emesso da Roma Capitale e, ove occorra, per la disapplicazione della circolare del Dipartimento PAU prot. -OMISSIS- del 19/03/2012.

Giustizia amministrativa202401928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di contrasto del 15 febbraio 2024 relativa a una CILA per la rimozione parziale di chiusure laterali di pergotende e successivo provvedimento del 7 marzo 2024 che ha confermato la comunicazione e dichiarato priva di efficacia la CILA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento del 15 febbraio 2024 con cui Roma Capitale aveva ordinato di non eseguire gli interventi oggetto della CILA presentata il 9 giugno 2023, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento del 7 marzo 2024, che aveva respinto le osservazioni della società, confermato il precedente atto e dichiarato inefficace la CILA. Gli atti comunali ritenevano insufficiente la rimozione soltanto parziale dei teli e delle tamponature delle pergotende, richiamavano la circolare dipartimentale del 19 marzo 2012, la mancata dimostrazione dell'ottemperanza al regolamento regionale sismico n. 26/2020 e il permanere di ulteriori abusi edilizi rispetto al progetto allegato alla convenzione urbanistica. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'impossibilità giuridica di annullare una CILA e la conseguente nullità dell'atto ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e l'illegittimità della valutazione comunale circa la non conformità del manufatto. Il TAR ha esaminato preliminarmente gli effetti processuali del provvedimento del 7 marzo 2024 e la natura dei poteri comunali sulla CILA. Ha qualificato il provvedimento successivo come atto di conferma propria, poiché adottato dopo le osservazioni della società e sorretto da rinnovata istruttoria e motivazione. Ha inoltre rilevato che la CILA era stata presentata per rimuovere soltanto alcuni abusi già accertati e che il compendio presentava ulteriori difformità edilizie non ancora compiutamente qualificate e represse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d'interesse: il provvedimento del 7 marzo 2024, essendo una conferma propria e non un atto meramente confermativo, ha sostituito sul piano lesivo il precedente atto del 15 febbraio 2024, trasferendo l'interesse di impugnazione sul provvedimento successivo. Ha dichiarato inammissibile per carenza originaria d'interesse il ricorso per motivi aggiunti. Secondo il Collegio, la CILA non è un titolo edilizio idoneo a consolidare o legittimare il manufatto e non è assoggettata al regime di annullamento o inibizione proprio della SCIA. L'art. 6-bis d.P.R. 380/2001 prevede per la CILA una funzione informativa e poteri comunali di controllo e sanzione, ma non i poteri inibitori, conformativi o di autotutela tipici della SCIA. Quando l'intervento non è riconducibile alla CILA, oppure non è consentito dalla disciplina urbanistica, il Comune non deve annullare o inibire la CILA, ma può dichiararne l'inefficacia nell'esercizio dei poteri generali di vigilanza edilizia di cui all'art. 27 d.P.R. 380/2001, ai fini dell'accertamento e della repressione dell'abuso. Tuttavia, l'annullamento dell'atto del 7 marzo 2024 non avrebbe procurato alla società alcun vantaggio concreto, poiché non avrebbe legittimato il manufatto né impedito a Roma Capitale di esercitare i poteri repressivi sugli abusi. Il TAR ha aggiunto che, nel merito, le censure erano comunque infondate o inammissibili: non era configurabile la violazione dell'autotutela, poiché l'atto non era espressione di annullamento d'ufficio; non sussisteva la prospettata nullità; la censura sulla legittimità attuale del manufatto presupponeva una formale contestazione di abusività che l'atto impugnato non conteneva. Il Collegio ha inoltre rilevato che Roma Capitale aveva accertato numerosi abusi senza procedere alla loro puntuale qualificazione e repressione secondo il d.P.R. 380/2001, richiamando anche una precedente sentenza passata in giudicato. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni sulla natura della CILA. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p., in relazione agli abusi non perseguiti risultanti dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA ha funzione informativa e non è soggetta ai poteri inibitori, conformativi o di autotutela previsti per la SCIA; la disciplina contempla specifici poteri sanzionatori e demanda alle Regioni le modalità dei controlli.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Attribuisce al Comune i generali poteri di vigilanza e accertamento edilizio, esercitabili anche quando l'uso della CILA non è legittimo; tali poteri possono condurre alla dichiarazione di inefficacia della CILA e ai successivi provvedimenti repressivi.

  • art. 27 e ss. d.P.R. 380/2001

    I poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi restano integri anche dopo la presentazione di una CILA e non sono preclusi dalla caducazione o dall'impugnazione dell'atto relativo alla comunicazione.

  • art. 19 l. 241/1990

    Il regime dei controlli inibitori, conformativi e di autotutela previsto per la SCIA non è applicabile automaticamente alla CILA.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La deduzione della nullità era infondata perché il provvedimento impugnato non costituiva esercizio di autotutela e non ricorreva l'ipotizzata impossibilità giuridica dell'atto.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La disciplina dell'annullamento d'ufficio non era applicabile, poiché la dichiarazione di inefficacia della CILA non era stata adottata quale provvedimento di autotutela.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso principale e dell'inammissibilità dei motivi aggiunti prima di decidere.

  • art. 331 c.p.p.

    Impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica quando emergano fatti potenzialmente riconducibili a reati perseguibili d'ufficio; il TAR ne ha disposto l'applicazione in relazione agli abusi edilizi non repressi.

Massime di principio

  • Il provvedimento adottato dopo la presentazione di osservazioni, con rinnovata istruttoria e nuova motivazione, costituisce atto di conferma propria e non atto meramente confermativo; esso è autonomamente impugnabile e determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse dell'impugnazione proposta contro l'atto precedente.
  • La CILA ha una funzione informativa e non costituisce un titolo edilizio idoneo a consolidare o legittimare l'intervento realizzato; la sua presentazione non impedisce al Comune di accertare e reprimere gli abusi edilizi.
  • In assenza di una specifica previsione legislativa, alla CILA non si applicano automaticamente i poteri inibitori, conformativi e di autotutela previsti per la SCIA dall'art. 19 l. 241/1990; il Comune non può quindi trattare la CILA come un titolo da annullare secondo il regime dell'autotutela.
  • Quando l'intervento comunicato con CILA richiede un diverso titolo edilizio o non è consentito dalla disciplina urbanistica, il Comune può dichiarare l'inefficacia della CILA nell'esercizio dei propri poteri generali di vigilanza edilizia, senza che ciò costituisca annullamento d'ufficio; restano applicabili i successivi poteri di accertamento e repressione dell'abuso.
  • L'impugnazione di un atto relativo a una CILA è inammissibile per carenza d'interesse quando il suo eventuale annullamento non procurerebbe al ricorrente alcun vantaggio concreto, poiché non legittimerebbe il manufatto e non impedirebbe all'amministrazione di esercitare i propri poteri repressivi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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