Cassazione Civile, Ordinanza n. 29170/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per un importo molto elevato nei confronti di una società e di una persona fisica; il decreto fu poi revocato in primo grado e la sentenza fu confermata in appello, con condanna della banca appellante a rifondere le spese di grado agli appellati. La persona fisica ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato violazione dell'art. 1292 c.c. sostenendo che la Corte d'appello avesse liquidato un solo compenso professionale per due parti appellate costituite separatamente e difese da difensori diversi; 2) ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 6, L. 247/2012 e degli artt. 4 e 5 del d.m. 55/2014, sostenendo che la liquidazione delle spese fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili al valore della causa; 3) ha dedotto violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese in favore dei difensori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il dispositivo della sentenza d'appello era chiaro nel liquidare le spese separatamente e in egual misura per ciascuna parte appellata, nonostante la formulazione sintetica. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per cause di valore superiore a 520.000 euro, l'art. 22 del d.m. 55/2014 non impone un aumento automatico del 30%, ma solo consente al giudice di contenere l'incremento entro tale limite; il giudice può quindi scegliere l'aumento che ritiene congruo secondo i parametri generali, e la liquidazione operata non risultava inferiore ai minimi invocati. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese va fatta valere con il procedimento di correzione degli errori materiali, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1292 c.c.
richiamato solo dal ricorrente; la Corte esclude che vi sia stata una liquidazione unica delle spese, interpretando il dispositivo come riferito separatamente a ciascun appellato.
art. 360, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 13, comma 6, L. 247/2012
richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi professionali.
artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014
il giudice può ridurre le voci entro i limiti tabellari previsti e applicare i criteri generali di liquidazione.
art. 22 d.m. n. 55/2014
"Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola"
non impone un aumento fisso e automatico del 30%; richiede motivazione solo se il giudice ritiene di non disporre alcun aumento, mentre resta libero di determinare un incremento congruo entro il limite massimo previsto.
artt. 93 e 112 c.p.c.
la dedotta omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non è deducibile con ricorso per cassazione, essendo esperibile il rimedio della correzione degli errori materiali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, il dispositivo va interpretato secondo il suo tenore complessivo: se risulta che la condanna è riferita a più parti appellate separatamente costituite, la liquidazione può intendersi effettuata per ciascuna di esse anche in assenza di una ripetizione analitica per ogni singolo difensore.
- Per gli affari di valore superiore a 520.000 euro, l'art. 22 del d.m. 55/2014 non stabilisce un incremento obbligatorio e predeterminato del 30%: il giudice deve motivare soltanto se decide di non applicare alcun aumento, ma conserva discrezionalità nel modulare l'incremento nei limiti regolamentari secondo i parametri generali.
- La censura in cassazione della liquidazione delle spese è accoglibile solo se il compenso risulta inferiore ai minimi o frutto di errore di diritto; non è invece censurabile la scelta discrezionale del giudice quando la liquidazione si mantiene nei limiti consentiti dalla tabella.
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non integra, di regola, un vizio deducibile con ricorso per cassazione, dovendosi utilizzare il rimedio della correzione dell'errore materiale, ove ne ricorrano i presupposti.
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