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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38198/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due precedenti sentenze che avevano riconosciuto al privato crediti nei confronti dell’ente locale per l’espropriazione di beni immobili di sua proprietà. Poiché il Comune aveva effettuato solo pagamenti parziali, il creditore ha chiesto in giudizio il riconoscimento degli interessi anatocistici sulle somme dovute, cioè degli interessi sugli interessi maturati sui crediti principali, o comunque degli interessi legali ex art. 1224 c.c. sulle somme già maturate a titolo di interessi. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti dell’accertamento del diritto agli interessi legali dalla data della domanda, mentre la Corte d’appello, su gravame del Comune, ha rigettato la domanda ritenendo contraddittoria e non corretta la pronuncia di primo grado. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/extrapetizione, assumendo che la Corte d’appello avrebbe deciso su profili non dedotti dall’appellante; 2) violazione degli artt. 100, 278 e 342 c.p.c. per avere ritenuto sussistente l’interesse del Comune ad appellare una decisione che, secondo il ricorrente, avrebbe statuito solo sull’an e non sul quantum; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita genericità dell’appello del Comune; 4) violazione degli artt. 1283 e 2697 c.c. e 278 c.p.c. per omessa considerazione dei documenti che proverebbero i pagamenti parziali e l’ammontare del credito residuo. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi, soprattutto per difetto di autosufficienza nella trascrizione degli atti rilevanti e perché il Comune aveva comunque interesse a rimuovere una sentenza che aveva comunque accertato l’esistenza di un credito per interessi anatocistici.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha escluso sia il vizio di ultrapetizione sia l’assenza di interesse ad appellare del Comune, osservando che la sentenza di primo grado non si era limitata a un mero accertamento neutro, ma aveva comunque accertato un diritto di credito agli interessi, pur in presenza di carenze probatorie sulla base di calcolo. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure fondate su violazioni processuali e probatorie per mancata riproduzione sufficiente, nel ricorso per cassazione, del contenuto degli atti di appello e degli atti processuali necessari al controllo della doglianza. In definitiva è stata confermata la decisione di secondo grado sfavorevole al creditore, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, oltre alla distrazione in favore del difensore antistatario del Comune.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice altera petitum e causa petendi o omette di decidere su un capo di domanda; non ricorre quando la censura investe la qualificazione della domanda e la verifica del contenuto effettivo della pronuncia.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad impugnare richiede una soccombenza in senso sostanziale e va valutato in relazione all’utilità concreta e giuridica conseguibile con l’accoglimento del gravame.

  • art. 278 c.p.c.

    La scissione tra an e quantum è possibile solo nei limiti consentiti dalla struttura della domanda e del processo; in difetto di prova sul quantum la domanda può essere rigettata, non automaticamente accolta in via di accertamento.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve contenere censure specifiche e idonee a contrastare la motivazione impugnata; in cassazione, per lamentarne la genericità, occorre riportarne il contenuto in modo autosufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge sostanziale e processuale dedotta nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio processuale dedotto per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 1224 c.c.

    È invocato come base per la domanda di interessi legali sulle somme dovute; la Corte non entra nel merito della spettanza sostanziale perché la decisione si fonda su profili processuali e di difetto di autosufficienza.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato in relazione alla domanda di anatocismo, ma la Corte non afferma un principio sostanziale generale sulla sua applicazione, limitandosi a decidere sulle censure processuali.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato quanto al riparto dell’onere della prova: chi chiede la condanna per interessi anatocistici deve allegare e provare i dati necessari per la determinazione della base di calcolo e dei pagamenti parziali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente e riprodurre il contenuto degli atti e documenti rilevanti, poiché la Corte di cassazione non può compiere una ricerca autonoma negli atti di causa.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Concorre, insieme all’art. 366 c.p.c., a imporre l’onere di deposito e specifica indicazione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri gli elementi oggettivi della domanda o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non basta che il giudice qualifichi diversamente i fatti o valorizzi profili già presenti nel thema decidendum.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia presuppone la totale mancanza di decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non è integrata da una motivazione ritenuta insufficiente o contraddittoria sulla medesima domanda.
  • In tema di impugnazioni, l’interesse ad appellare sussiste ogni volta che la parte voglia eliminare dal mondo giuridico una statuizione a sé sfavorevole che le arrechi un pregiudizio concreto, anche se la decisione non abbia ancora quantificato integralmente il credito.
  • Quando si deduce in cassazione la genericità dell’appello o la violazione dell’art. 342 c.p.c., il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto specifico dei motivi di gravame, così da consentire il controllo diretto della loro idoneità critica.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi che presuppongono l’esame di atti processuali o documenti sono inammissibili se non sono assolti gli oneri di specifica indicazione e riproduzione imposti dagli artt. 366 e 369 c.p.c.
  • Chi chiede una condanna al pagamento di interessi anatocistici o comunque di somme accessorie deve allegare e provare gli elementi necessari per il calcolo, compresi i pagamenti parziali e le relative scansioni temporali, senza i quali la domanda può essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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