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Sentenza

Sentenza n. 2816/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, n. 5805/2025, pubblicata il 01/08/2025, passata in giudicato, notificata all'Amministrazione in data 02/09/2025;

Giustizia amministrativa202600540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del TAR Campania n. 5805/2025 quanto al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, agendo in proprio, ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 5805/2025, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione diretta al procuratore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 2 settembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito formalmente senza contestare il ricorso né provare l'avvenuto adempimento. Il Collegio ha esaminato preliminarmente la legittimazione attiva del procuratore antistatario, l'ammissibilità dell'azione e il rispetto del termine dilatorio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorrente pienamente legittimato ad agire in proprio, poiché la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario instaura tra quest'ultimo e la parte soccombente un rapporto obbligatorio autonomo e diretto, attribuendogli un diritto di credito proprio. Ha ritenuto ammissibile l'ottemperanza, essendo stata depositata la sentenza da eseguire con l'attestazione del suo passaggio in giudicato, e procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la notificazione del ricorso erano decorsi più di 120 giorni. Nel merito ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva fornito prova del pagamento, e ha dichiarato l'obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 5805/2025, pagando euro 1.000,00, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato e interessi legali maturati dal passaggio in giudicato fino all'effettivo soddisfo. Ha assegnato al Ministero 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per adempiere e ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il ricorrente deve depositare la sentenza della cui ottemperanza si tratta e la prova del suo passaggio in giudicato; tale onere è stato ritenuto assolto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario instaura un rapporto obbligatorio autonomo e diretto tra il difensore e la parte soccombente, legittimando il difensore ad agire in proprio per il pagamento.

Massime di principio

  • La distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario attribuisce a quest'ultimo un diritto di credito autonomo e diretto nei confronti della parte soccombente, con conseguente legittimazione ad agire in proprio per l'esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese, anche mediante giudizio di ottemperanza.
  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'attuazione di una sentenza amministrativa passata in giudicato quando il ricorrente deposita il titolo giudiziale e l'attestazione del suo passaggio in giudicato.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
  • In caso di mancata prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute, fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

Testo integrale

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