Cassazione Civile, Ordinanza n. 17847/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva agito davanti al Tribunale di Palermo contro la società datrice di lavoro per ottenere, in via principale, la declaratoria di illegittimità del termine e della proroga apposti a un contratto a tempo determinato stipulato il 4 agosto 2012; in via subordinata, chiedeva l'accertamento del diritto ad essere assunta a tempo indeterminato per effetto del diritto di precedenza previsto dall'art. 84 del CCNL applicabile, con conseguente costituzione del rapporto ex art. 2932 c.c. e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva dichiarato la decadenza dall'impugnazione del termine. La Corte d'appello aveva confermato tale decadenza, ma la lavoratrice ha ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 84 del CCNL, deducendo che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello, relativo alla domanda subordinata sul diritto di precedenza e sulle conseguenze giuridiche connesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la Corte d'appello aveva effettivamente omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame relativo alla domanda subordinata di accertamento del diritto di precedenza all'assunzione, domanda ritualmente proposta e non assorbita da un rigetto implicito né inammissibile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al vizio processuale riscontrato e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, affinché esamini il motivo di appello non deciso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La sua violazione, per omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello ritualmente proposto, integra un error in procedendo deducibile in cassazione e consente al giudice di legittimità di esaminare gli atti del giudizio di merito.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il parametro attraverso cui far valere in cassazione il vizio di omessa pronuncia quale nullità della sentenza o del procedimento.
art. 84 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa
Costituiva il fondamento del dedotto diritto di precedenza all'assunzione, che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare.
art. 2932 c.c.
Era richiamato dalla parte ricorrente quale base per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato conseguente all'accertamento del diritto fatto valere.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o motivo di appello ritualmente introdotto integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina nullità della sentenza per error in procedendo.
- Il vizio di omessa pronuncia va dedotto specificamente in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; in tal caso la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti, compreso l'atto di appello.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la domanda o il motivo non meriti decisione per inammissibilità; se invece la domanda è ammissibile e autonoma, il giudice di merito deve espressamente statuire su di essa.
- La conferma di una decisione di primo grado su un capo della domanda non comporta, di per sé, rigetto implicito di un distinto motivo di appello riguardante una domanda subordinata autonoma.
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