Cassazione Penale, Sentenza n. 17535/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la decisione di consegna all'autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una condanna a sei anni per associazione a delinquere finalizzata a frode fiscale, riciclaggio e truffa. Tre censure: 1) il mandato sarebbe stato emesso su una sentenza non "esecutiva" (impugnabile) pronunciata in absentia; 2) rischio di trattamenti inumani o degradanti per sovraffollamento carcerario e per le condizioni di salute del ricorrente (leucemia mieloide, diabete, cardiopatia) senza garanzie concrete di cura; 3) mancata traduzione scritta, in lingua comprensibile al consegnando, degli atti fondamentali (verbali di arresto, mandati d'arresto, sentenza).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione: 1) è legittimo considerare esecutivo un mandato fondato su una condanna che, pur eventualmente impugnabile nel sistema di emissione (es. rimedi per contumacia), abbia forza esecutiva; la impugnabilità non preclude l'esecutività ai fini dell'EAW (richiamo a orientamento consolidato e alla decisione quadro 2002/584/GAI). 2) sulla questione sanitaria la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi oggettivi tali da dimostrare un rischio reale di "deterioramento rapido, significativo e irrimediabile" dello stato di salute o di una riduzione significativa dell'aspettativa di vita; la Corte di appello aveva ottenuto assicurazioni dalle autorità francesi circa l'assistenza sanitaria penitenziaria (presunzione di adeguatezza dei sistemi sanitari degli Stati membri, obbligo di interlocuzione e richiesta di informazioni/assicurazioni, possibili sospensioni temporanee ma rifiuto solo se il rischio non può essere escluso entro un termine ragionevole). 3) sulla traduzione la Corte ha confermato che il consegnando ha diritto, su richiesta, alla traduzione dei documenti fondamentali; tuttavia la traduzione orale o il riassunto orale sono ammissibili purché garantiscano il giusto processo; non v'è obbligo di traduzione scritta di atti esteri quali l'atto che ha ordinato l'arresto e della motivazione integrale della sentenza della corte di appello nella lingua del consegnando quando non ne risulti pregiudizio per la difesa. Complessivamente, le garanzie ricevute e gli accertamenti svolti hanno reso non fondate le censure e la consegna è confermata.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69
art. 6, comma 1, lett. c); art. 2; artt. 18 e 18-bis; art. 22; art. 23 (commi richiamati dalla giurisprudenza)
La legge italiana recepisce il quadro della decisione quadro 2002/584/GAI; l'autorità di esecuzione valuta la consegna ma deve sospendere e interloquire con lo Stato emittente in caso di gravi rischi sanitari; il rifiuto è possibile solo se il rischio non può essere escluso entro termine ragionevole.
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002
art. 1, par. 3; art. 8, par. 1, lett. c); art. 23, par. 4
Rilevanza della sola "esecutività" della sentenza ai fini dell'EAW (non della sua irrevocabilità); principio del mutuo riconoscimento; possibilità di sospendere temporaneamente la consegna per serie ragioni fondate su elementi oggettivi e obbligo di richiedere informazioni all'autorità emittente; rifiuto solo se il rischio non può essere escluso entro termine ragionevole.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)
Divieto di trattamenti inumani o degradanti che può giustificare, in casi eccezionali, la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione dell'EAW.
Direttiva 2010/64/UE
art. 3, par. 7; art. 1, par. 1
Garantisce il diritto alla traduzione e all'interpretazione per gli atti fondamentali; consente, per i documenti fondamentali, la traduzione orale o un riassunto orale anziché traduzione scritta, purché non pregiudichi l'equità del procedimento.
Codice di procedura penale (Italia)
Art. 143 recepisce i principi della direttiva 2010/64/UE; art. 178 e norme procedurali richiamate disciplinano atti e garanzie processuali nell'ambito delle fasi cautelari e dell'udienza di convalida.
Costituzione italiana
Tutela del diritto alla salute e del giusto processo; la normativa nazionale va interpretata in modo conforme ai parametri costituzionali alla luce dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE.
Massime di principio
- Un mandato d'arresto europeo fondato su una condanna dotata di forza esecutiva è normalmente eseguibile anche se la sentenza è impugnabile nell'ordinamento emittente; l'impugnabilità non vale come ostativo automatico alla consegna.
- La presunzione di adeguatezza delle cure fornite dagli altri Stati membri implica che la mera esistenza di patologie gravi non sospende automaticamente l'EAW: è necessario fornire elementi oggettivi che dimostrino un rischio concreto di morte imminente o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile dello stato di salute.
- Se l'autorità di esecuzione ravvisa seri e comprovati dubbi, deve sospendere e chiedere informazioni/assicurazioni allo Stato emittente; la consegna va differita e concordata solo se il rischio può essere escluso entro un termine ragionevole; in mancanza di esclusione entro tale termine, la consegna può essere rifiutata.
- La mancata indicazione preventiva dell'istituto penitenziario nel mandato non impedisce di per sé la consegna: rileva che lo Stato emittente assicuri che saranno disponibili trattamenti appropriati.
- Quanto alla lingua, il consegnando ha diritto alla traduzione dei documenti fondamentali su richiesta; tuttavia la traduzione orale o un riassunto orale sono ammessi purché garantiscano l'equità del processo e non producano pregiudizio alla difesa.
- Le valutazioni sull'idoneità delle garanzie fornite dallo Stato emittente si svolgono nel solco del principio di mutuo riconoscimento e della leale cooperazione; l'autorità di esecuzione non può, salvo casi straordinari, sostituirsi a controlli ampi sul sistema di diritto penale o sanitario dello Stato emittente.
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