Cassazione Penale, Sentenza n. 12402/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 27/03/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: i ricorrenti censuravano contraddittorietà e travisamento della prova (dichiarazioni ritenute autoaccusatorie o eteroaccusatorie), carenza o manifesta illogicità della motivazione sul dolo e sull'elemento soggettivo rispetto alla partecipazione ad una attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, insufficiente prova del coinvolgimento (per Chopusian) e della sussistenza dell'organizzazione e dell'ingiusto profitto (per Varrone), omissioni sulla concessione di benefici (sospensione condizionale e non menzione), e censure sulle statuizioni civili e sui beni sottoposti a sequestro
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Bruno Salvatore, Ottavi Marco e Chopusian Cesar Daniel, condannandoli alle spese e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Quanto a Varrone Alfonso, la Cassazione ha ritenuto fondato il vizio motivazionale sul punto del dolo relativo al reato di attivita organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), annullando la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinviando la causa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Restanti statuizioni confermate nella parte non censurata.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevato come norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte osserva che non è necessario che ogni concorrente partecipi a tutte le operazioni per essere incluso nell'organizzazione
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che per integrare il reato di attivita organizzate per il traffico illecito di rifiuti è sufficiente che anche una sola fase della gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata; inoltre per il concorso non è necessario che il singolo persegua direttamente l'ingiusto profitto, è sufficiente la consapevolezza del profitto perseguito dai correi
art. 256 Dlgs. 152/2006
art. 256 commi 1 e III Dlgs. 152/06
Norme sulla gestione illecita di rifiuti richiamate in relazione ai capi di imputazione; la Corte segnala che la valutazione della prova circa l'effettivo smaltimento illecito rientra nel sindacato del giudice del merito
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata nelle censure; la Corte ha valutato applicabilità o meno sulla base della motivazione di merito e della prova degli atti collaborativi attribuiti al ricorrente
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte richiama i requisiti stringenti per censurare il travisamento della prova: la deduzione deve indicare in modo preciso e non opinabile la divergenza palese tra il contenuto effettivo della dichiarazione e quello ritenuto dal giudice, nonché dimostrare che l'errore è decisivo per la motivazione
Massime di principio
- Per denunciare travisamento della prova in Cassazione occorre indicare con precisione e non in via generica quale passo è stato deformato e dimostrare che la divergenza è palese e decisiva per l'esito; altrimenti la censura è inammissibile
- La valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei partecipanti è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies) è sufficiente che anche una sola fase della gestione sia svolta in maniera organizzata; non è necessario che ogni complice abbia ricevuto un profitto personale, basta che fosse consapevole dell'ingiusto profitto perseguito dai correi
- Le censure generiche, indeterminate o che non confrontano puntualmente le ragioni della decisione impugnata sono destinate all'inammissibilità in sede di legittimità
- La subordinazione della sospensione condizionale della pena a misure di ripristino (eliminazione del danno e del pericolo) è praticabile: il giudice può imporre condizioni riparatorie ragionevoli, purché motivate; la valutazione della sussistenza di tali condizioni e dei benefici è di merito
- In appello e in Cassazione è fondamentale articolare motivazioni specifiche circa la consapevolezza dell'illiceità: affermazioni episodiche (es. gesti o frasi isolate) vanno spiegate e inserite nel quadro probatorio per sorreggere la conclusione sul dolo
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