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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12402/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano del 27/03/2024 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: i ricorrenti censuravano contraddittorietà e travisamento della prova (dichiarazioni ritenute autoaccusatorie o eteroaccusatorie), carenza o manifesta illogicità della motivazione sul dolo e sull'elemento soggettivo rispetto alla partecipazione ad una attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, insufficiente prova del coinvolgimento (per Chopusian) e della sussistenza dell'organizzazione e dell'ingiusto profitto (per Varrone), omissioni sulla concessione di benefici (sospensione condizionale e non menzione), e censure sulle statuizioni civili e sui beni sottoposti a sequestro

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Bruno Salvatore, Ottavi Marco e Chopusian Cesar Daniel, condannandoli alle spese e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Quanto a Varrone Alfonso, la Cassazione ha ritenuto fondato il vizio motivazionale sul punto del dolo relativo al reato di attivita organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), annullando la sentenza impugnata nei suoi confronti e rinviando la causa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Restanti statuizioni confermate nella parte non censurata.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevato come norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte osserva che non è necessario che ogni concorrente partecipi a tutte le operazioni per essere incluso nell'organizzazione

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    La Corte interpreta la norma nel senso che per integrare il reato di attivita organizzate per il traffico illecito di rifiuti è sufficiente che anche una sola fase della gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata; inoltre per il concorso non è necessario che il singolo persegua direttamente l'ingiusto profitto, è sufficiente la consapevolezza del profitto perseguito dai correi

  • art. 256 Dlgs. 152/2006

    art. 256 commi 1 e III Dlgs. 152/06

    Norme sulla gestione illecita di rifiuti richiamate in relazione ai capi di imputazione; la Corte segnala che la valutazione della prova circa l'effettivo smaltimento illecito rientra nel sindacato del giudice del merito

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante richiamata nelle censure; la Corte ha valutato applicabilità o meno sulla base della motivazione di merito e della prova degli atti collaborativi attribuiti al ricorrente

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte richiama i requisiti stringenti per censurare il travisamento della prova: la deduzione deve indicare in modo preciso e non opinabile la divergenza palese tra il contenuto effettivo della dichiarazione e quello ritenuto dal giudice, nonché dimostrare che l'errore è decisivo per la motivazione

Massime di principio

  • Per denunciare travisamento della prova in Cassazione occorre indicare con precisione e non in via generica quale passo è stato deformato e dimostrare che la divergenza è palese e decisiva per l'esito; altrimenti la censura è inammissibile
  • La valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei partecipanti è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • Nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452‑quaterdecies) è sufficiente che anche una sola fase della gestione sia svolta in maniera organizzata; non è necessario che ogni complice abbia ricevuto un profitto personale, basta che fosse consapevole dell'ingiusto profitto perseguito dai correi
  • Le censure generiche, indeterminate o che non confrontano puntualmente le ragioni della decisione impugnata sono destinate all'inammissibilità in sede di legittimità
  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena a misure di ripristino (eliminazione del danno e del pericolo) è praticabile: il giudice può imporre condizioni riparatorie ragionevoli, purché motivate; la valutazione della sussistenza di tali condizioni e dei benefici è di merito
  • In appello e in Cassazione è fondamentale articolare motivazioni specifiche circa la consapevolezza dell'illiceità: affermazioni episodiche (es. gesti o frasi isolate) vanno spiegate e inserite nel quadro probatorio per sorreggere la conclusione sul dolo

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