Sentenza n. 1373/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - della Determinazione del Direttore Generale di A.R.I.A. n. 1024 del 18 novembre 2025, recante l’aggiudicazione definitiva in favore di Carlo Bianchi S.r.l. del Lotto n. 15 (C.I.G. B4A425869F) della “procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, per la conclusione di Accordi quadro, finalizzata alla fornitura di dispositivi per elettrochirurgia e servizi connessi, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento”; - di tutti i verbali della procedura concorsuale de qua, ivi inclusi i relativi allegati, e segnatamente dei verbali n. 3, relativo alla seduta riservata del 17 febbraio 2025, n. 5, relativo alla seduta riservata dell’8 aprile 2025, e n. 6, relativo alla seduta riservata del 22 aprile 2025, nella parte in cui la Commissione giudicatrice, in fase di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, ha omesso di escludere dal Lotto n. 15 quella presentata da Carlo Bianchi S.r.l. per violazione del principio di unicità delle offerte, avendo la predetta società controinteressata formulato un’offerta plurima/alternativa; - di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o connesso; - e per la condanna della Stazione appaltante al risarcimento del danno patito dalla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione definitiva del Lotto n. 15 di una procedura aperta multilotto per la fornitura di dispositivi per elettrochirurgia e servizi connessi, nonché i verbali di valutazione delle offerte tecniche
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata e ammessa all’Accordo quadro insieme all’aggiudicataria, ha sostenuto che l’offerta della prima classificata dovesse essere esclusa perché, con riferimento al sub-lotto 15.2 relativo agli strumenti monouso per chirurgia a ultrasuoni open, aveva indicato più strumenti con impugnatura a forbice e a pistola, diversi per caratteristiche strutturali ed ergonomiche. Secondo la ricorrente, tale pluralità integrava un’offerta plurima o alternativa, vietata dagli artt. 22 e 25 del Capitolato d’oneri e dal principio di unicità dell’offerta di cui all’art. 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023. Sono state inoltre dedotte la violazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, della buona fede e del legittimo affidamento, degli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 97 Cost. e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, falso presupposto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento. La ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondata l’unica complessa censura. La pluralità di strumenti offerti per il sub-lotto 15.2 non costituisce un’offerta plurima o alternativa, bensì un’offerta cumulativa e unitaria. La lex specialis, riferendosi agli “strumenti monouso per chirurgia US open” e prevedendo una lunghezza dello stelo/strumento da 12 a 25 cm, ammetteva una pluralità di strumenti idonei a soddisfare cumulativamente le diverse esigenze cliniche. La previsione della “gamma strumentario offerto” quale criterio premiale confermava che la completezza e la varietà degli strumenti costituivano un elemento valorizzabile, non una causa di esclusione. I manipoli a forbice e a pistola appartenevano alla medesima piattaforma tecnologica, svolgevano la stessa funzione di dissezione e coagulazione mediante energia ultrasonica e si differenziavano per forma ed ergonomia, risultando complementari in relazione alle diverse situazioni cliniche e anatomiche. La piattaforma restava unica, gli strumenti erano forniti contestualmente e l’aggiudicataria aveva formulato un unico prezzo per l’intero paniere. Il Collegio ha distinto questa situazione dall’offerta alternativa vietata, che ricorre quando la stazione appaltante deve scegliere tra soluzioni incompatibili e la scelta di una esclude necessariamente l’altra. Ha inoltre valorizzato il chiarimento del RUP, secondo cui era vietata la presentazione di prodotti alternativi, ma non quella di più prodotti cumulativi e complementari suscettibili di valutazione unitaria. La valutazione della Commissione, fondata anche sull’esame della campionatura e sulle prove pratiche, rientrava nella discrezionalità tecnica e non presentava manifesto travisamento o illogicità. Gli ulteriori profili di censura sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre a una diversa decisione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di € 2.000,00 per ciascuna delle due parti vittoriose, per complessivi € 4.000,00, oltre spese e oneri generali.
Norme richiamate
art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il testo non riporta la formulazione letterale della disposizione.
Il principio di unicità dell’offerta non impedisce la presentazione cumulativa di più strumenti complementari, quando essi compongono un’unica soluzione contrattuale e sono valutabili unitariamente; vieta invece offerte alternative o subordinate la cui scelta escluda necessariamente le altre.
artt. 22 e 25 del Capitolato d’oneri
Il testo non riporta la formulazione integrale delle disposizioni.
Le clausole vietano offerte plurime o alternative, ma, interpretate alla luce dell’oggetto del sub-lotto e dei criteri premiali, non escludono la presentazione contestuale di più strumenti complementari, destinati a soddisfare cumulativamente diverse esigenze operative.
artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. 36/2023
Il testo non riporta la formulazione letterale delle disposizioni.
I principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato e della buona fede sono richiamati dalla ricorrente, ma non conducono all’esclusione dell’offerta, risultando quest’ultima conforme alla lex specialis e coerente con le esigenze cliniche della gara.
art. 97 Cost.
Il testo non riporta la formulazione letterale della disposizione.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non evidenzia illegittimità, poiché la Commissione ha esaminato la campionatura, svolto prove pratiche e formulato una valutazione unitaria dell’offerta.
art. 120 c.p.a.
Il testo non riporta la formulazione letterale della disposizione.
La controversia è stata trattata secondo il rito speciale previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Il principio di unicità dell’offerta è violato quando il concorrente presenta più offerte, o più proposte interne alla medesima offerta, in via alternativa o subordinata, sicché la stazione appaltante deve scegliere una soluzione e la scelta di una rende impraticabili le altre.
- La presentazione contestuale di più prodotti non integra un’offerta plurima o alternativa quando i prodotti appartengono alla medesima piattaforma o soluzione tecnologica, sono complementari, vengono forniti cumulativamente, rispondono a esigenze operative differenziate e consentono una valutazione unitaria dell’offerta.
- La lex specialis che valorizza la completezza o la gamma degli strumenti offerti può essere interpretata nel senso di ammettere una pluralità cumulativa di componenti, purché non si tratti di soluzioni alternative tra le quali la stazione appaltante debba operare una scelta escludente.
- La Commissione giudicatrice dispone di ampia discrezionalità tecnica nella qualificazione dei prodotti e nella verifica della coerenza delle migliorie o delle componenti dell’offerta rispetto alle esigenze della stazione appaltante; tale valutazione è sindacabile solo in presenza di manifesto travisamento dei fatti o manifesta illogicità.
- La formulazione di un unico prezzo per un paniere unitario di prodotti e la possibilità di valutarne complessivamente la funzionalità costituiscono elementi idonei a confermare la natura cumulativa e non alternativa dell’offerta.
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