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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48577/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal GIP di Palmi e confermata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria per i reati di: (capo 15) illegale detenzione di una pistola nella propria abitazione e (capo 16) concorso nella messa in vendita di un fucile mitragliatore kalashnikov a favore di un minore. Il difensore ha articolato più censure: 1) difetto di motivazione e mancata considerazione che le conversazioni riguardavano la vendita di uno scooter ("Kalash" inteso come ciclomotore) e non di un'arma; 2) carenza nell'esplicitazione delle regole logiche e dei criteri probatori adottati per identificare l'oggetto della compravendita come arma di tipo kalashnikov; 3) vizio nella valutazione del pericolo di reiterazione, essendo la pistola mai rinvenuta e i fatti risalenti al 2021; 4) insufficienza della gravità indiziaria quanto al capo 16, essendosi trattato, al più, di una ideazione di cessione senza possesso materiale dell'arma.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato il complesso delle intercettazioni e che da una lettura complessiva emergano espressioni e cautele comunicative tipiche di una trattativa illecita, con uso di linguaggio criptico e riferimenti che, anche se talvolta ambigui, nel loro insieme indicano chiaramente la negoziazione di un'arma (tra l'altro confermata dall'uso, verosimilmente per errore, della parola "Kalasc"). Sul tema della pistola (capo 15) la Corte ha valorizzato elementi indiziari indiretti: la fotografia inviata via smartphone, il ritrovamento del tavolo su cui era poggiata la pistola fotografata e tracce di materiali idonei all'occultamento rinvenuti sotto quel tavolo in occasione del controllo domiciliare effettuato a distanza di tempo. Quanto al pericolo di reiterazione, il Tribunale ha correttamente motivato sulla propensione del ricorrente a mettere in circolazione armi e ad adottare condotte lesive, non essendovi elementi che lo rendessero un presenza occasionale nei fatti. Conseguentemente è stata confermata la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Formalità esecutive a carico della cancelleria dopo la pronuncia (adempimenti amministrativi e comunicazioni previsti dalla norma)

  • Giurisprudenza di legittimità (principio sulle intercettazioni)

    Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337

    Principio secondo cui l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito; il controllo in sede di legittimità è limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione

Massime di principio

  • La valutazione del contenuto di conversazioni intercettate richiede una lettura complessiva e contestuale: parole isolate possono assumere significati diversi se interpretate nel contesto dell'intero scambio.
  • L'uso di linguaggio criptico, cautele comunicative o termini in codice nelle comunicazioni può essere valutato come indizio dell'illiceità dell'oggetto della trattativa; la difesa deve dimostrare in modo plausibile che l'interpretazione alternativa (es. "Kalash" = ciclomotore) sia coerente con l'insieme delle conversazioni.
  • La mancanza di recupero materiale dell'arma non esclude automaticamente la gravità indiziaria se sussistono elementi indiretti significativi (foto, riferimenti cronologici, oggetti o tracce compatibili con occultamento).
  • La mera progettualità di una cessione può integrare una valutazione cautelare se le comunicazioni e le circostanze indicano concreta disponibilità o effettività della trattativa; non serve necessariamente il possesso materiale immediato per fondare indizi di reato.
  • La sindacabilità in sede di legittimità della valutazione probatoria del giudice di merito è limitata: il ricorso per cassazione può avere successo solo laddove emerga una manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione adottata dal giudice di merito.
  • Per contestare efficacemente un'ordinanza cautelare è utile offrire una lettura coerente e sistematica delle conversazioni intercettate e, se possibile, elementi fattuali contrari (es. alibi, prove di inesistenza del bene, incongruenze temporali) che mettano in crisi la ricostruzione complessiva del giudice.

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