Cassazione Civile, Ordinanza n. 02726/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concedente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto agrario avente ad oggetto fondi ubicati nei Comuni di Alessandria e Sale, che il concedente assumeva stipulato verbalmente nell'anno 2004 e con durata ultranovennale. Il concedente chiedeva al Tribunale di accertare la nullità del contratto per difetto della qualità, in capo all'affittuario, di coltivatore diretto o soggetto equiparato, e di condannare quest'ultimo al pagamento di un'indennità di occupazione, pari a euro 900 annui, dal 2008, data in cui era cessato il pagamento del canone. In primo grado le domande venivano accolte; in appello, invece, la Corte territoriale rigettava le pretese del concedente ritenendo provata l'equiparazione dell'affittuario al coltivatore diretto ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/1982, valorizzando la sua iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori coltivatori diretti e ritenendo quindi valido il contratto verbale. Con il ricorso per cassazione il concedente deduceva la violazione degli artt. 6, 7, 23 e 41 l. n. 203/1982 e degli artt. 1350, 1418 e 2697 c.c., sostenendo che l'affittuario non poteva essere considerato soggetto equiparato al coltivatore diretto perché: a) aveva più di cinquantacinque anni al momento della stipula; b) non aveva assunto l'impegno a coltivare direttamente il fondo per almeno nove anni; c) l'iscrizione come imprenditore agricolo professionale era irrilevante perché introdotta da norma successiva alla conclusione del contratto. Da ciò faceva discendere la nullità del contratto verbale per difetto di forma scritta. La Corte di cassazione ha ritenuto non decisive le censure sub a) e b), perché estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma ha accolto la doglianza sub c), affermando che l'equiparazione dell'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola al coltivatore diretto opera solo per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della modifica legislativa. Poiché il contratto era anteriore, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di tutti i gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di appello con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. Ha affermato che l'equiparazione dell'imprenditore agricolo professionale al coltivatore diretto, rilevante per l'applicazione della disciplina dell'affitto agrario, vale solo per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2018; pertanto, per un contratto anteriore, non poteva essere utilizzata l'iscrizione dell'affittuario come imprenditore agricolo professionale per superare il requisito formale della scrittura. La causa dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio, che provvederà anche sulle spese dell'intero giudizio.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 203/1982
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella disciplina dell'affitto agrario.
art. 7 l. n. 203/1982
Norma sull'equiparazione ai coltivatori diretti; la Corte afferma che l'estensione agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola opera solo per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2018.
art. 23 l. n. 203/1982
La Corte richiama la disciplina della forma del contratto di affitto agrario e collega la sua applicabilità alla qualità del soggetto affittuario secondo la normativa vigente al momento della stipula.
art. 41 l. n. 203/1982
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 1350, primo comma, n. 8, c.c.
Richiamato per sostenere che, mancando i presupposti soggettivi invocati dalla controparte, il contratto avrebbe richiesto la forma scritta.
art. 1418 c.c.
Richiamato per dedurre la nullità del negozio per difetto di forma prescritta dalla legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato per denunciare un'erronea ripartizione o applicazione dell'onere della prova sulla qualità dell'affittuario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è veicolata come violazione di legge e vizio di sussunzione.
art. 1, comma 515, l. n. 205/2017
Ha aggiunto all'art. 7 l. n. 203/1982 l'equiparazione degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ai coltivatori diretti.
art. 19 l. n. 205/2017
La Corte lo richiama per fissare la decorrenza dell'innovazione normativa al 1° gennaio 2018.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta amplia la categoria dei soggetti equiparati ai coltivatori diretti, tale ampliamento non può essere applicato retroattivamente a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, se la legge non dispone diversamente.
- Nel giudizio di legittimità, le censure che non attaccano la ratio decidendi della sentenza impugnata sono inidonee a determinarne la cassazione.
- Ai fini della validità di un contratto agrario verbale, la verifica dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina speciale va compiuta con riferimento alla normativa vigente al momento della stipula.
- L'errore di sussunzione ricorre quando il giudice di merito applica una norma introdotta successivamente alla fattispecie concreta, attribuendole efficacia decisiva per un contratto anteriore.
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