Cassazione Penale, Ordinanza n. 10964/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il procedimento trae origine dal rigetto, da parte del Magistrato di sorveglianza, della richiesta di permesso premio presentata da un condannato; il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha poi respinto il reclamo avverso quel diniego. Contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è stato proposto ricorso per cassazione, ma l'atto risulta redatto e sottoscritto personalmente dal condannato e depositato da lui stesso presso l'ufficio matricola della casa circondariale, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa dalla Corte riguarda dunque esclusivamente l'ammissibilità formale del ricorso, non il merito del diniego del permesso premio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'atto non era sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Dopo aver rilevato la causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale determina una causa di inammissibilità rilevabile direttamente dalla Corte.
- L'atto di ricorso redatto e firmato personalmente dal condannato non soddisfa il requisito di forma imposto dall'art. 613 c.p.p. dopo la riforma del 2017.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi contrari, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando la decisione di legittimità si arresta a un vizio formale dell'impugnazione, non viene esaminato il merito del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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