Cassazione Penale, Ordinanza n. 16311/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una decisione della Corte di appello di Torino. Per la posizione del primo imputato, il ricorso censurava l'asserita erronea qualificazione giuridica del fatto; la Corte rileva però che tale doglianza è inammissibile perché proposta contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rispetto alla quale è ammesso solo il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. La Corte aggiunge che il concordato con rinuncia ai motivi di appello implica un accordo delle parti sulla qualificazione giuridica e sulla pena, sottoposto al controllo del giudice di appello quanto a correttezza giuridica e congruità del trattamento sanzionatorio. Quanto al secondo imputato, il ricorso è ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte di appello avrebbe correttamente esaminato solo le questioni devolute dalla precedente sentenza rescindente di legittimità, riqualificando la condotta da trasferimento fraudolento di valori in riciclaggio, ma lasciando invariata la pena per rispettare il divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo, la censura sulla qualificazione giuridica non è proponibile contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. e, in ogni caso, è meramente assertiva e non specificamente argomentata. Per il secondo, il ricorso è generico e manifestamente infondato perché la Corte di appello si è attenuta ai limiti del giudizio di rinvio/rescissione e ha correttamente proceduto alla riqualificazione in riciclaggio senza aggravare la pena. Ne consegue la condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
concordato con rinuncia ai motivi di appello
L'accordo tra le parti su qualificazione giuridica e pena è ammissibile entro i limiti stabiliti dalla norma; la sentenza resa ai sensi di tale disposizione non consente, in cassazione, la censura ordinaria della qualificazione giuridica del fatto.
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è ammessa la sola impugnazione straordinaria per errore di fatto.
art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha novellato l'art. 599-bis c.p.p., disciplinando il concordato con rinuncia ai motivi di appello.
Il giudice di appello deve controllare l'esattezza della qualificazione giuridica concordata e la congruità della pena richiesta, applicandola solo se l'accordo rispetta i parametri e i limiti di legge.
sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale
Richiamata per affermare che la pena applicata era conforme ai limiti edittali risultanti dall'intervento della Corte costituzionale.
divieto di reformatio in peius
In sede di nuova decisione sul giudizio rescindente, la pena non può essere aggravata rispetto alla precedente statuizione.
Non citato espressamente nel testo; non incluso.
Massime di principio
- Nel concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti su qualificazione giuridica e pena preclude, in cassazione, censure ordinarie sulla qualificazione del fatto, salvo il limite dell'eventuale pena illegale.
- La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è impugnabile in cassazione solo nei ristretti casi consentiti dall'ordinamento, con esclusione della riproposizione di questioni coperte dall'accordo processuale.
- La doglianza proposta per cassazione deve essere specifica e argomentata: la mera enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica, senza indicazione delle ragioni di diritto e di fatto, integra motivo generico e quindi inammissibile.
- Nel giudizio di rinvio o comunque nella fase conseguente a una sentenza rescindente, il giudice di merito deve attenersi alle questioni devolute e ai limiti tracciati dalla decisione di legittimità.
- La riqualificazione giuridica del fatto è consentita se coerente con le indicazioni vincolanti del precedente giudizio di cassazione e purché non determini un aggravamento sanzionatorio in violazione del divieto di reformatio in peius.
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