Cassazione Penale, Ordinanza n. 08867/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non da un avvocato abilitato ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato in appello ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/01/2025. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto e presentato personalmente dall'imputato, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale richiesto per il giudizio di legittimità. Il motivo decisivo non riguarda il merito della condanna, ma l'assenza del requisito di forma-prescrizione previsto per il ricorso per cassazione personale, con conseguente inammissibilità de plano.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un difensore abilitato; il ricorso personalmente presentato dall'imputato è inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato, in assenza di un difensore abilitato, determina l'inammissibilità immediata dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è inammissibile per un vizio formale insanabile rilevabile allo stato degli atti, la Corte può decidere de plano senza esaminare il merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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