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Sentenza

Sentenza n. 608/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per cinque anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero presso il domicilio digitale il 28 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, in relazione a ciascun anno scolastico nel quale il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento complessivo di € 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’inerzia ministeriale, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, che costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni e che il giudicato risultava comprovato dal certificato previsto dall’art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 2.500,00, senza ulteriori accessori, poiché tale importo non è stato qualificato come voce retributiva. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni, anche mediante stanziamento in bilancio e compimento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora fosse in concreto non necessaria alla luce della nomina del commissario ad acta e comunque non dovuta per la ricorrenza di altre ragioni ostative, individuate nella crisi della finanza pubblica, nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di più soggetti e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre spese generali, accessori e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    “l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella complessità dell’adempimento, nella crisi della finanza pubblica e nella mole eccezionale del contenzioso seriale, oltre che nella nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e concorre a fondare l’ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 479 c.p.c.

    Come richiamato dal TAR, a seguito della modifica normativa, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha modificato l’art. 479 c.p.c., eliminando la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato previsto dalla disposizione è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Richiamato per evidenziare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la decisione imponga all’Amministrazione un obbligo conformativo o condannatorio rimasto ineseguito.
  • Ai fini dell’ottemperanza è sufficiente la notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, purché il titolo sia esecutivo e sia comprovato il suo passaggio in giudicato; non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi dei provvedimenti.
  • Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può imporre all’Amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento, l’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione. Può essere negata quando la nomina del commissario ad acta assicuri un rimedio esecutivo adeguato e ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità del procedimento, il coinvolgimento di più strutture o soggetti e l’eccezionale mole del contenzioso seriale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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