Sentenza n. 475/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 187/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 187/2025, recante condanna all'assegnazione delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore beneficiario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza n. 187/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, regolarmente notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il TAR ha rilevato la procedibilità del ricorso per il decorso, dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 187/2025, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, precisando che il commissario sarà investito direttamente dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere nei successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro, costituente il titolo da eseguire, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e disposto l'assegnazione delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, senza che il titolo fosse stato eseguito.
art. 93 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese di lite nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione senza integrale adempimento, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'Amministrazione che si costituisca solo formalmente e non contesti la spettanza né l'azionabilità della pretesa non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, qualora risulti l'inadempimento del giudicato.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato entro un termine determinato, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando, al momento della proposizione del ricorso, l'inadempimento al giudicato non era controverso.
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