Sentenza n. 1301/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, in data -OMISSIS-del Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Gozzano, con il quale è stata accolta l'istanza di fiscalizzazione di illecito edilizio ai sensi dell'articolo 38 del DPR 380/2001, presentata dalla società -OMISSIS-s.r.l. relativa alle opere abusivamente eseguite a seguito dell'annullamento dei permessi di costruire n.-OMISSIS-; - di tutti gli atti conseguenti, presupposti e comunque connessi, fra i quali, in particolare, eventuali provvedimenti della Soprintendenza Archeologica belle arti e Paesaggio, oggi non noti, cui pare farsi cenno nel provvedimento del Comune di Gozzano; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4.11.2025: - della segnalazione certificata di inizio lavori asseverata P.G. -OMISSIS- del -OMISSIS- SCIA -OMISSIS-; - della autorizzazione della Soprintendenza -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di accoglimento dell'istanza di fiscalizzazione di illeciti edilizi ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 380/2001, nonché, con motivi aggiunti, una SCIA e l'autorizzazione della Soprintendenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune, a seguito dell'annullamento giurisdizionale di due permessi di costruire e dell'ordine di ripristino, ha accolto una nuova istanza della società proprietaria per la fiscalizzazione degli interventi edilizi ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 380/2001. È stata dedotta, anzitutto, la violazione dell'art. 38, sostenendo che la fiscalizzazione sarebbe applicabile soltanto in presenza di vizi formali o procedurali del titolo annullato e non di violazioni sostanziali. È stata inoltre denunciata la carenza di istruttoria e di motivazione, poiché il Comune avrebbe omesso di dimostrare l'oggettiva impossibilità di rimuovere le opere difformi senza compromettere la stabilità degli edifici, limitandosi a recepire le perizie tecniche della società. I ricorrenti hanno contestato anche il profilo paesaggistico, deducendo la violazione del d.lgs. 42/2004 e l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, nonché la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato i permessi di costruire. Con motivi aggiunti sono state contestate direttamente una SCIA relativa alla ripresa dei lavori e un'autorizzazione della Soprintendenza. Quanto alla SCIA, sono state riproposte le censure relative all'art. 38, all'istruttoria e alla tutela paesaggistica, oltre alla deduzione che gli interventi, incidendo su volumetria e prospetti mediante la realizzazione di un nuovo solaio, avrebbero richiesto un permesso di costruire. Quanto all'autorizzazione della Soprintendenza, è stata denunciata l'incompletezza dell'istruttoria e l'insufficienza della motivazione, anche perché fondata su titoli edilizi successivamente annullati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo, ritenendo infondate tutte le censure di merito. Ha stabilito che l'art. 38 d.P.R. 380/2001 si applica anche quando l'annullamento del permesso di costruire dipenda da vizi sostanziali e non soltanto formali o procedurali, purché non sia possibile la rimozione dei vizi amministrativi o la restituzione in pristino. Ha ritenuto adeguata l'istruttoria comunale, fondata su due perizie tecniche che documentavano il rischio statico derivante dalla demolizione dei terrazzi, delle strutture in cemento armato e di parti dell'impalcato, nonché l'indebolimento e l'instabilizzazione delle murature. Trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali, il sindacato giudiziale è stato limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento, non ravvisati nel caso concreto; l'istanza istruttoria dei ricorrenti è stata quindi ritenuta non necessaria ed esplorativa. È stata respinta anche la censura paesaggistica, poiché gli interventi erano stati previamente sottoposti al vaglio dell'autorità tutoria e non risultava che sopravvenuti vincoli avessero imposto un diverso esito. L'annullamento dei permessi di costruire era inoltre dipeso dalla violazione della disciplina regionale sul recupero dei rustici, non da ragioni paesaggistiche, e le autorizzazioni paesaggistiche non erano state annullate. La censura di violazione o elusione del giudicato è stata respinta perché l'applicazione dell'art. 38 non rimetteva in discussione il giudicato, ma costituiva la conseguenza prevista dalla legge per l'impossibilità del ripristino. I primi quattro motivi aggiunti, rivolti direttamente contro la SCIA, sono stati dichiarati inammissibili: la SCIA non è un provvedimento tacito direttamente impugnabile e il terzo deve prima sollecitare i poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre l'azione avverso il silenzio prevista dall'art. 31 c.p.a. Le censure derivate contenute nei primi tre motivi aggiunti sarebbero state comunque infondate nel merito. Il quinto motivo aggiunto, relativo all'autorizzazione della Soprintendenza, è stato respinto perché il parere ricostruiva il regime vincolistico, descriveva lo stato degli immobili e dava conto della documentazione progettuale completa trasmessa dal Comune, inclusa la relazione tecnica sulla fiscalizzazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, del Ministero e della società controinteressata, liquidate in euro 2.500 per ciascuna parte, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 380/2001
in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite
La disposizione si applica anche agli interventi sostanzialmente abusivi eseguiti in base a un permesso successivamente annullato; la fiscalizzazione è possibile quando non sia praticabile la rimozione dei vizi amministrativi oppure la restituzione in pristino.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
Richiamato per distinguere la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, riferita alla sfera dell'amministrazione, dall'impossibilità materiale di procedere al ripristino, riferita alla concreta esecuzione delle opere.
art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990
la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili
La SCIA non è direttamente impugnabile dal terzo; questi deve sollecitare l'esercizio dei poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre esclusivamente l'azione contro il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a.
art. 31 c.p.a.
Individua l'azione esperibile dal terzo in caso di inerzia dell'amministrazione sulla sollecitazione dei poteri di verifica relativi alla SCIA.
art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che interventi incidenti su volumetria e prospetti avrebbero richiesto un permesso di costruire; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché diretta contro una SCIA ritenuta non direttamente impugnabile.
artt. 10, 20, 21, 30 e 160 d.lgs. 42/2004
Richiamati per le contestazioni relative alla tutela dei beni culturali e paesaggistici; il TAR ha ritenuto adeguato il previo e successivo vaglio dell'autorità tutoria e insussistenti carenze istruttorie o motivazionali.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Richiamato nel motivo aggiunto contro l'autorizzazione della Soprintendenza; il TAR ha ritenuto che il parere fosse fondato su istruttoria completa e sulla documentazione progettuale pertinente.
art. 4 l.r. Piemonte 9/2003
gli interventi finalizzati al recupero dei rustici avvengono senza alcuna modificazione delle sagome esistenti, delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, nel rispetto del decoro dei prospetti
È la disposizione la cui violazione aveva determinato l'annullamento dei permessi di costruire da parte del Consiglio di Stato; il giudicato non ha escluso, tuttavia, l'applicazione successiva dell'art. 38 d.P.R. 380/2001.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti private mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'art. 38 d.P.R. 380/2001 può trovare applicazione anche quando il permesso di costruire sia stato annullato per vizi sostanziali e non soltanto formali o procedurali, purché, con valutazione motivata, non sia possibile la rimozione dei vizi amministrativi oppure la restituzione in pristino delle opere eseguite.
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 38 d.P.R. 380/2001 richiede una valutazione motivata dell'impossibilità concreta del ripristino; tale valutazione può fondarsi su perizie tecniche specifiche e documentate che dimostrino il rischio statico o l'instabilizzazione delle parti dell'edificio non interessate dall'abuso.
- Le valutazioni tecniche dell'amministrazione sull'impossibilità del ripristino sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti; non è sufficiente una critica generica né è necessaria un'ulteriore istruttoria quando il ricorrente non prospetti una ricostruzione tecnica alternativa idonea a infirmare quella amministrativa.
- La SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile dal terzo. Il terzo deve sollecitare l'esercizio dei poteri di verifica dell'amministrazione e, in caso di inerzia, proporre l'azione contro il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a.
- L'annullamento di un titolo edilizio per violazione della disciplina edilizia non impedisce, di per sé, la fiscalizzazione delle opere ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 380/2001 né comporta violazione o elusione del giudicato, se la fiscalizzazione costituisce una distinta conseguenza legale dell'impossibilità del ripristino.
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