Sentenza n. 6659/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 11599/2023, emessa dal Tribunale di Roma, sez. lav., il 19.12.2023, all’esito del giudizio iscritto al R.G. n° 31197/2023/LAV, passata in giudicato, ad esclusione del capo di condanna delle spese poiché già liquidate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per due anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza dell'Amministrazione e l'adozione delle misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, n. 11599/2023, passata in giudicato. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per due anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta per un valore complessivo di euro 1.000,00. La ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi moratori al saggio legale previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. e, in subordine, l'applicazione delle penalità di mora. Le Amministrazioni si sono costituite con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha rilevato che l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e consente di accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e le Amministrazioni non avevano fornito chiarimenti sull'esecuzione del titolo, il Ministero è stato condannato a dare attuazione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediare per il termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata invece respinta la richiesta di interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., poiché il titolo giudiziale non li aveva espressamente riconosciuti: in tal caso sono dovuti soltanto gli interessi legali ordinari di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. È stata altresì respinta la richiesta subordinata di penalità di mora, ritenuta eventualmente proponibile in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La norma consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1284, comma 1, c.c.
In mancanza di una specifica previsione nel titolo giudiziale, sono dovuti gli interessi legali ordinari, non gli interessi moratori previsti dal comma 4.
art. 1284, comma 4, c.c.
Gli interessi moratori al saggio previsto dalla disposizione non possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza se il titolo giudiziale da eseguire non li ha espressamente attribuiti.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando essa sia stata pronunciata in funzione di giudice del lavoro, al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile passata in giudicato, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo può accertare l'inadempimento o l'elusione del titolo, ma non può integrare il contenuto della pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e indicazioni sull'avvenuta corretta esecuzione del giudicato; la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica l'ordine giudiziale di provvedere.
- In assenza di un'espressa attribuzione nel titolo giudiziale, in sede di ottemperanza non possono essere riconosciuti gli interessi moratori di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; sono dovuti soltanto gli interessi legali ordinari previsti dall'art. 1284, comma 1, c.c.
- La penalità di mora può essere disposta, su richiesta dell'interessato, in presenza di una persistente inottemperanza successiva alla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione del titolo.
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