Cassazione Penale, Sentenza n. 26639/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per rapina aggravata dall'uso di arma impropria, in continuazione con altra condanna per analogo reato, con esclusione della recidiva qualificata. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 500, comma 4, c.p.p., oltre a vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabilità: ha contestato che la Corte avesse acquisito e valorizzato le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa senza adeguatamente dimostrare le condizioni che consentono l'acquisizione delle precedenti sommarie informazioni, sostenendo che la ritrattazione della presunta vittima era intervenuta già molti mesi dopo la denuncia e poi era stata confermata in dibattimento, sicché non vi sarebbe stata prova concreta di intimidazioni tali da giustificare l'uso delle precedenti dichiarazioni. Ha anche censurato il mancato rinnovo dell'istruttoria con nuovo esame della persona offesa. Con il secondo motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 628 c.p. e vizio di motivazione, contestando la forza probatoria attribuita ai riscontri e al contenuto di un messaggio inviato dall'imputato alla persona offesa, ritenuti dalla difesa privi di reale valenza indiziaria e non individualizzante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. gli elementi concreti che consentono di ritenere l'intimidazione non devono necessariamente integrare una prova piena dell'aggressione minatoria, essendo sufficiente una valutazione complessiva, ragionevole e persuasiva delle emergenze processuali. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano logicamente ricondotto le ritrattazioni della persona offesa alla condotta minacciosa dell'imputato, valorizzando la sequenza temporale delle denunce, le segnalazioni precedenti di minacce ai Carabinieri, la circostanza che la ritrattazione fosse stata resa davanti a una diversa forza di polizia e il comportamento processuale del teste, più volte assente o reticente. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché i riscontri non dovevano avere natura autosufficiente né necessariamente essere direttamente riferibili alla sfera giuridica dell'imputato, trattandosi di dichiarazioni di un testimone terzo e non di chiamata in correità; inoltre la messaggistica tra imputato e persona offesa costituiva ulteriore elemento di conferma del coinvolgimento dell'imputato. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa per dedurre vizi di motivazione e garanzie del giusto processo, ma senza accoglimento delle doglianze.
art. 500, comma 4, c.p.p.
Le dichiarazioni precedenti del testimone possono essere acquisite al dibattimento quando emergano elementi concreti che facciano ritenere che il teste sia stato intimidito a non deporre o a deporre il falso; tali elementi non richiedono una prova piena dell'intimidazione, essendo sufficiente una valutazione complessiva ragionevole e persuasiva.
art. 628 c.p.
Norma incriminatrice della rapina, richiamata per contestare la qualificazione giuridica e la valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'acquisizione delle precedenti dichiarazioni rese dal testimone ex art. 500, comma 4, c.p.p., gli "elementi concreti" che fanno ritenere l'intimidazione non devono integrare una prova piena dell'episodio minatorio, ma possono desumersi da un apprezzamento globale e logicamente coerente delle risultanze processuali.
- La ritrattazione della persona offesa o del testimone può essere valutata come indice della pressione subita anche quando sia intervenuta già in fase di indagine e sia coerente con la sequenza degli eventi e con ulteriori riscontri oggettivi o comportamentali.
- Nel caso di dichiarazioni rese da un testimone terzo e non da un coimputato, i riscontri non devono assumere il livello di prova autosufficiente né essere necessariamente individualizzanti in senso stretto; è sufficiente che corroborino la verosimiglianza del narrato complessivo.
- La motivazione di merito resiste al sindacato di legittimità quando affronta in modo non illogico gli elementi probatori, la condotta processuale del dichiarante e la coerenza interna della ricostruzione, mentre le censure meramente alternative o fattuali non superano il controllo di manifesta infondatezza.
- La conferma della condanna in cassazione per inammissibilità non incide sul merito, ma consolida la decisione di merito e determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
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