Sentenza n. 3366/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - del provvedimento datato 14 novembre 2023, pervenuto alla ricorrente in pari data, con il quale il Responsabile del Settore 5 – Governo e Gestione del Territorio del Comune di Gorgonzola ha disposto l'esecuzione in danno di talune attività inerenti alla cessazione dell'attività della piattaforma ecologica di via Trieste n. 109 in Gorgonzola, invitando la ricorrente al pagamento della somma di Euro 24.640,10, con l'avvertenza che la somma richiesta deve considerarsi a titolo di acconto e che l'importo definitivo verrà esposto a consuntivo e a chiusura delle operazioni; - ove occorrer possa, degli atti e provvedimenti (non conosciuti dalla ricorrente) che siano stati adottati dalla Città Metropolitana di Milano con riferimento alla dismissione della piattaforma ecologica di via Trieste n. 109 in Gorgonzola, con particolare riferimento al mancato svincolo della polizza fideiussoria; - ove occorrer possa, del Regolamento del Comune di Gorgonzola per la gestione dei rifiuti urbani e l'igiene urbana, nella parte in cui possa essere interpretato nel senso di porre a carico di CEM le attività di cessazione della piattaforma ecologica di via Trieste n. 109; - ove occorrer possa, del “vademecum per la presentazione di nuove istanze” di apertura delle piattaforme ecologiche della Città Metropo-litana di Milano, nelle parti in cui possa essere interpretato nel senso di porre a carico di CEM le attività di cessazione della piattaforma ecologica di via Trieste n. 109; - nonché di ogni altro atto, conseguente, presupposto od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto; nonché per l'accertamento dell'insussistenza in capo alla ricorrente di un obbligo di eseguire le operazioni relative alla cessazione dell'attività della piattaforma eco-logica e di corrispondere al Comune di Gorgonzola la somma richiesta. Con i motivi aggiunti del 26.9.2024: - della determinazione n. 625 del 12 giugno 2024, trasmessa alla ricorrente in data 20 giugno 2024, con la quale il Responsabile del Settore 5 – Governo e Gestione del Territorio del Comune di Gorgonzola ha disposto l’assunzione di un impegno di spesa per l’esecuzione di indagini ambientali in contradditorio con ARPA Lombardia presso la piattaforma ecologica di via Trieste 109, in Gorgonzola, con contestuale accertamento sul capitolo 14512 – rimborso o recuperi da imprese – della somma di Euro 14.446,02 a carico di CEM Ambiente, in quanto l’attività in argomento sarebbe da eseguire in luogo di CEM, quale soggetto obbligato ed inadempiente; - della nota prot. 18891, datata 20 giugno 2024, con cui è stata trasmessa a CEM Ambiente la determinazione n. 625 del 12 giugno 2024 e con cui si è anticipato che al termine delle attività di indagine si sarebbe provveduto a esporre a carico di CEM Ambiente, quale soggetto obbligato, il consuntivo effettivo delle spese sostenute/anticipate dal Comune di Gorgonzola; - nonché di ogni altro atto, conseguente, presupposto od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto. Con i secondi motivi aggiungi del 25.2.2025: - della nota datata 23 dicembre 2024, con cui il Comune di Gorgonzola ha trasmesso a CEM Ambiente l’esito delle indagini di campionamento svolte presso la piattaforma ecologica di via Trieste 109, comunicando l’intenzione di svolgere analisi suppletive, i cui oneri aggiuntivi sarebbero stati addebitati a CEM Ambiente; - dei referti analitici, del verbale di sopralluogo e campionamento, trasmessi in data 23 dicembre 2024, e della relazione tecnica di ARPA, ancorché non nota, relativi ai campionamenti condotti in data 31 luglio e 1° agosto 2024 presso l’ex piattaforma ecologica; - della determinazione n. 79 del 17 gennaio 2025, con la quale il Responsabile del Settore 5 – Governo e Gestione del Territorio del Comune di Gorgonzola ha disposto l’assunzione di un impegno di spesa per lo svolgimento di analisi aggiuntive da parte di ARPA, con contestuale accertamento sul capitolo 14512 – rimborso o recuperi da imprese – della somma di Euro 500,00 a carico di CEM Ambiente; - nonché di ogni altro atto, conseguente, presupposto od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di esecuzione in danno e richiesta di pagamento delle spese per la cessazione della piattaforma ecologica, nonché successivi atti di impegno di spesa, indagini ambientali e addebito dei relativi oneri
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva gestito la piattaforma ecologica comunale in forza di un contratto di servizio, ha impugnato l'atto con cui il Comune ha disposto l'esecuzione in danno di attività inerenti alla cessazione dell'impianto e le ha richiesto il pagamento di euro 24.640,10, qualificato come acconto. Ha inoltre impugnato gli atti successivi relativi all'esecuzione di indagini ambientali, all'addebito di euro 14.446,02 e di ulteriori euro 500,00 per analisi suppletive, nonché gli atti presupposti e connessi. Sono state dedotte la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, la violazione degli artt. 242, 242-bis e 244 del d.lgs. n. 152/2006 e plurimi profili di eccesso di potere. La ricorrente ha sostenuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, c.p.a., ritenendo che gli atti costituissero esercizio di potere pubblico in materia ambientale e ponessero a suo carico obblighi di bonifica in quanto presunta responsabile dell'inquinamento. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, qualificando la pretesa come richiesta di rimborso derivante dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali nell'esecuzione del servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione è stata determinata in base al petitum sostanziale, individuato considerando non solo la pronuncia richiesta, ma anche la causa petendi e l'intrinseca natura del rapporto dedotto. Il Comune è proprietario dell'impianto e titolare delle autorizzazioni ambientali, mentre la società ricorrente operava quale appaltatore incaricato della gestione della piattaforma. La controversia riguarda quindi la pretesa restitutoria del Comune per somme che esso assume di avere sostenuto in luogo dell'appaltatore inadempiente, nell'ambito della fase esecutiva del contratto. Secondo il Collegio, il Comune non ha esercitato poteri autoritativi in materia ambientale, ma ha agito nell'ambito di un rapporto privatistico paritetico, fondato su diritti e obblighi contrattuali. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario. Il processo potrà essere riproposto davanti a quest'ultimo nei termini e con le modalità dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR non ha esaminato il motivo nel merito, avendo previamente dichiarato il difetto di giurisdizione.
art. 133, comma 1, c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non ricorre quando la controversia, pur riferita a un servizio pubblico, attiene in concreto all'esecuzione di obbligazioni contrattuali tra parti in posizione paritetica e non all'esercizio di poteri autoritativi.
artt. 242, 242-bis e 244 d.lgs. 152/2006
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente per sostenere che il Comune avrebbe imposto obblighi ambientali di bonifica; il TAR ha ritenuto invece che gli atti contestati costituissero richieste di adempimento o rimborso derivanti dal rapporto contrattuale, senza esercizio di potere autoritativo ambientale.
art. 208 d.lgs. 152/2006
I titoli autorizzativi risultavano intestati al Comune, titolare delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto; tale circostanza ha contribuito a qualificare la società come appaltatore e non come titolare dell'impianto o destinatario di un autonomo potere ambientale.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali nei termini e secondo le modalità previste dalla norma.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato attraverso la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, senza che siano decisive la qualificazione formale della domanda o la prospettazione delle parti.
- Quando una controversia riguarda il rimborso di somme che un'amministrazione pretende di avere sostenuto in luogo dell'appaltatore inadempiente, nell'ambito della fase esecutiva di un contratto, essa appartiene alla giurisdizione ordinaria se l'amministrazione non ha esercitato poteri autoritativi.
- La riconducibilità della vicenda a un servizio pubblico non comporta di per sé la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: occorre verificare se l'atto contestato sia espressione di un potere pubblico oppure costituisca una pretesa fondata su diritti e obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.
- La titolarità comunale dell'impianto e delle relative autorizzazioni ambientali, unita alla posizione della società quale appaltatore incaricato della gestione, costituisce elemento rilevante per qualificare le pretese di rimborso e di adempimento come questioni di esecuzione contrattuale, anziché come esercizio di poteri ambientali nei confronti del responsabile dell'inquinamento.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la riproposizione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione secondo le modalità e i termini dell'art. 11 c.p.a.
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