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Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 3

quanto al ricorso principale, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza formulata dal ricorrente l’11 marzo 2025 ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 142/2015 e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sulla richiesta con nomina di un commissario ad acta, nonché per la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio; quanto al ricorso motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 maggio 2025 della Prefettura di -OMISSIS- con il quale è stato intimato al ricorrente di presentarsi entro il 14 maggio 2025 presso il Centro di Accoglienza Straordinaria designato sotto comminatoria di revoca immediata delle misure di accoglienza disposte con provvedimento -OMISSIS- del 5 maggio 2025 della Prefettura di -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202500724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza e successivo provvedimento di revoca delle misure per mancata presentazione presso il centro designato

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente, dichiaratosi privo di mezzi e richiedente protezione internazionale, ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 142/2015, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta e la declaratoria della fondatezza della pretesa sostanziale. A seguito dell'ordine cautelare del TAR, la Prefettura lo ammetteva presso un centro di accoglienza. Il ricorrente, avendo trovato lavoro presso una sede distante dalla struttura assegnata, chiedeva di essere collocato in un centro più vicino. Non presentandosi presso il centro originariamente indicato, riceveva un provvedimento con cui l'Amministrazione disponeva la revoca delle misure di accoglienza. Con motivi aggiunti chiedeva l'annullamento della revoca, deducendo il permanere dello stato di necessità, nonché il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, a seguito di un ulteriore ordine cautelare, l'Amministrazione individuava un posto presso un centro più vicino alla sede di lavoro. Il ricorrente riconosceva la cessazione della materia del contendere e rinunciava alla domanda risarcitoria.

La decisione

Il ricorso principale contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'Amministrazione aveva successivamente provveduto sulla richiesta di accoglienza. Quanto ai motivi aggiunti, il provvedimento del 22 luglio 2025, con l'individuazione di un centro più vicino al luogo di lavoro, è stato ritenuto pienamente satisfattivo della pretesa azionata; considerata anche la rinuncia alla domanda risarcitoria, il TAR ha dichiarato l'integrale cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Non sono state poste spese a carico delle parti. Il Collegio ha tuttavia liquidato in favore del difensore del ricorrente il compenso per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, applicando il dimezzamento previsto per il processo amministrativo e lo scaglione delle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 142/2015

    Disciplina l'accesso dei richiedenti protezione internazionale alle misure di accoglienza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo intervenuto il provvedimento amministrativo richiesto.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La controversia sui motivi aggiunti è stata dichiarata integralmente cessata perché il provvedimento sopravvenuto ha soddisfatto la pretesa del ricorrente e la domanda risarcitoria è stata abbandonata.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Il TAR ha ritenuto non applicabile la condanna dell'Amministrazione statale alla rifusione delle spese in favore dello Stato, richiamando l'esclusione affermata dalla giurisprudenza per il caso in cui il soccombente sia un'Amministrazione dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell'impegno professionale

    Ha costituito la base per la liquidazione giudiziale del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.

    Sono stati richiamati quale fondamento della natura di decreto collegiale della liquidazione del compenso disposta nella sentenza.

  • art. 168 d.P.R. 115/2002

    Concorre a qualificare la statuizione di liquidazione del compenso come separatamente opponibile.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    È stato richiamato per la separata opponibilità della liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione da parte dell'Amministrazione del provvedimento richiesto mediante azione avverso il silenzio determina il sopravvenuto difetto di interesse e l'improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata con motivi aggiunti e il ricorrente rinuncia alla domanda risarcitoria, deve essere dichiarata la cessazione integrale della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, il compenso del difensore è liquidato dal giudice secondo i valori medi delle tariffe, considerando la natura dell'impegno professionale e applicando il dimezzamento previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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