Sentenza n. 4715/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della consegna per sette giorni e determinazione di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato la sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare della consegna per sette giorni, irrogata per comportamenti ritenuti disdicevoli nei confronti di una ex compagna, nell’ambito di una conflittualità sfociata in un procedimento penale poi archiviato. Con il primo motivo d’appello ha dedotto la violazione del diritto di difesa, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, motivazione contraddittoria e illogica, sostenendo di non aver potuto accedere agli atti necessari per comprendere gli addebiti e contestando l’integrazione della motivazione operata dal TAR. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che le medesime condotte erano già state sanzionate con la sospensione disciplinare dall’impiego per otto mesi. Con il terzo motivo ha contestato il travisamento dei fatti e l’erronea valutazione degli elementi disponibili, sostenendo che la mera esistenza di un procedimento penale non dimostrasse comportamenti disdicevoli e che egli fosse vittima della ex compagna.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello. Quanto al diritto di difesa, ha ritenuto che l’appellante avesse avuto gli elementi necessari per difendersi: la contestazione richiamava specificamente l’ordinanza di archiviazione del procedimento penale, della quale egli doveva presumersi a conoscenza, avendo proposto opposizione alla richiesta di archiviazione; inoltre, l’atto disciplinare ne riportava ampi stralci e non risultavano altri documenti richiamati nella comunicazione di avvio ai quali fosse stato impedito l’accesso. Ha ritenuto congrua la motivazione della sanzione, fondata sui comportamenti descritti nell’ordinanza — tra cui le reciproche denunce e la registrazione clandestina di un incontro concitato — e sulle norme disciplinari violate. Ha escluso la violazione del ne bis in idem per mancanza di prova dell’identità delle condotte: il precedente procedimento riguardava comportamenti persecutori successivi al 26 gennaio 2016 e sino al 29 novembre 2016, mentre il procedimento definito con la consegna riguardava mancanze commesse dal 2016 al 2018, anche con riferimento a un episodio del 25 gennaio 2016, e qualificava diversamente le condotte. Ha infine ritenuto legittima la valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la rilevanza disciplinare e la gravità dei comportamenti, non ravvisando arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Richiamato dall’appellante a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa; il Consiglio di Stato ha escluso che l’accesso agli atti fosse necessario per predisporre la difesa.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 713, comma 2
Il militare deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono […] ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene.
La disposizione impone al militare di evitare anche nella vita privata condotte idonee a ledere il prestigio dell’istituzione.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 717
Il senso di responsabilità del militare consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.
La norma concorre a definire il dovere disciplinare di responsabilità rilevante nella valutazione della condotta del militare.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 732
Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate e, qualora sia un carabiniere, altresì mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa, nonché osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie.
La disposizione consente di valutare disciplinarmente anche comportamenti tenuti nella vita privata quando siano incompatibili con la condotta seria e decorosa richiesta al carabiniere o ledano il prestigio dell’istituzione.
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 733
La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.
La correttezza nei rapporti interpersonali costituisce uno specifico dovere disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare militare, il diritto di difesa è rispettato quando la contestazione degli addebiti indica chiaramente i comportamenti contestati, richiama l’atto posto a fondamento della contestazione e ne riproduce gli elementi essenziali, qualora l’interessato abbia comunque avuto o debba presumersi abbia avuto conoscenza dell’atto e non risultino ulteriori documenti rilevanti non accessibili.
- Il divieto di bis in idem in materia disciplinare richiede la prova dell’identità sostanziale delle condotte già sanzionate e di quelle oggetto del nuovo procedimento; la diversità dell’arco temporale e della descrizione delle inosservanze consente di escludere la violazione del principio.
- La valutazione dell’amministrazione circa la rilevanza disciplinare, la gravità dei fatti e la sanzione applicabile è espressione di discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di arbitrarietà, illogicità, travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza.
- Per il personale dell’Arma dei carabinieri, anche i comportamenti tenuti nella vita privata possono assumere rilievo disciplinare quando siano incompatibili con i doveri di condotta seria e decorosa, correttezza nel tratto e salvaguardia del prestigio dell’istituzione.
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