Cassazione Penale, Sentenza n. 19438/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello con due motivi relativi al capo di imputazione per resistenza a pubblico ufficiale: 1) omesso riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen. (reazione a atto arbitrario del pubblico ufficiale), che il Tribunale di primo grado aveva sostanzialmente ritenuto sussistere e la Corte di appello aveva invece escluso; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nell'avere ritenuto integrata la fattispecie di resistenza nonostante, secondo la difesa, l'azione degli operanti non fosse un atto di ufficio in corso e quindi non potesse sussistere opposizione a pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato sul merito delle censure: ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello che ha qualificato la condotta del Contena come resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, rinnovando l'esame probatorio ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che il reato di resistenza (fatti del maggio 2013) è prescritto e che la Corte di appello non ha effettivamente motivato l'applicazione della recidiva necessaria per alterare il termine di prescrizione; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (resistenza) per intervenuta prescrizione. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per la rideterminazione della pena relativa al residuo reato di lesioni aggravate, essendo queste state dichiarate in continuazione con il reato annullato e non potendosi procedere alla rideterminazione della pena in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 393-bis cod. pen.
La Corte ha osservato che l'esimente della reazione ad atto arbitrario non era configurabile nei fatti in esame perché gli operanti stavano compiendo un legittimo atto di servizio (identificazione di soggetti legati a persona sottoposta a misura di prevenzione) e dunque la reazione violenta del ricorrente non risultava giustificata da atto arbitrario del pubblico agente.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha rinnovato l'esame testimoniale ai sensi di questa norma; la Cassazione ritiene la motivazione che ne deriva non illogica e utilizzabile per riformare l'assoluzione di primo grado.
art. 81 cod. pen.
Applicato per la continuità tra i reati di resistenza e lesioni; la Cassazione precisa che, essendo annullata la condanna per il reato più grave, la rideterminazione della pena per il reato residuo deve essere fatta dalla Corte di appello in riesame, osservando il divieto di reformatio in peius.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021 (Guarnieri)
Citata in merito al principio secondo cui la reazione privata può essere giustificata anche quando l'operato del pubblico agente sia oggettivamente illegittimo o disfunzionale, senza necessità che il privato abbia coscienza dell'illiceità dell'atto.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015 (Caruso) e Corte cost. sent. n. 185 del 2015
Richiamate sulla necessità di motivazione concreta e sull'apprezzamento degli elementi che giustificano l'applicazione della recidiva quale aggravamento della pena; la Cassazione rileva che la Corte di appello non ha fatto la verifica richiesta, ragion per cui non può essere considerata la recidiva ai fini del calcolo della prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012 (Ancona)
Richiamata in tema di limiti per il giudice di rinvio sulla determinazione della pena e sul divieto di reformatio in peius: il giudice di rinvio non può aggravare la pena rispetto a quanto costituiva la base del calcolo degli aumenti nell'originario giudizio.
Massime di principio
- Perché ricorra l'esimente di reazione ad atto arbitrario (art. 393-bis) è necessario che l'azione del pubblico ufficiale sia oggettivamente illegittima o disfunzionale rispetto al fine del potere; meri comportamenti ritenuti "superflui" non bastano se l'atto era comunque legittimo.
- La qualificazione della condotta come resistenza richiede che l'operato degli agenti sia un atto di ufficio in corso: se l'operazione di identificazione è obbligata o legittima nel contesto, l'opposizione violenta integra la resistenza.
- Se il giudice intende applicare recidiva o altri aumenti, deve motivare espressamente e concretamente la presenza degli elementi che giustificano l'aumento di pena; senza tale motivazione l'aggravamento non può essere considerato neppure ai fini del computo della prescrizione.
- Quando la Corte di legittimità annulla solo la condanna per il reato più grave fatto in continuazione con altri, il reato residuo viene rimesso al giudice di merito per la rideterminazione della pena: il giudice di rinvio non è vincolato all'aumento precedentemente calcolato ex art. 81 c.p., ma non può infliggere una pena che costituisca un peggioramento rispetto alla quantità e specie della pena che era la base per il calcolo degli aumenti (divieto di reformatio in peius).
- Nel valutare prescrizione, il termine si calcola sulla pena determinata in modo effettivo e motivato; voci di aggravamento non esplicitamente e concretamente applicate non possono estendere il termine prescrizionale.
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